L'art.10 della Legge 30.3.2001, n.152, nella formulazione introdotta dall'art.1, comma 310, lettera c) della Legge 190/2014, prevede che gli Istituti di Patronato possano svolgere in convenzione, nei confronti di soggetti pubblici e privati:
- attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
- Attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di servizi di welfare territoriale;
- informazione di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze a sostegno del processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima;
- informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali.
Convenzioni Nazionali
(in applicazione dell'art.10 della Legge 30.3.2001, n.152: Art.10, comma 1, lettera a)
L’art. 5 della Legge 30.3.2001, n.152, prevede che le confederazioni e le associazioni di lavoratori che non hanno promosso un istituto di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi dei servizi di un istituto di patronato già costituito. A tale fine devono essere sottoscritte apposite convenzioni da notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Convenzioni Nazionali
in applicazione dell'art.5 della Legge 30.3.2001, n.152