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BONUS COVID-19: AL VIA L’INDENNITA’ RELATIVA AL MESE DI APRILE PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPGI
Con la pubblicazione del Decreto Interministeriale Lavoro-Economia del 29 maggio 2020 sono state definite le modalità e i termini per l’erogazione del Bonus Covid-19 a sostegno del reddito da lavoro autonomo in favore degli iscritti agli enti e casse dei professionisti che abbiano subito una riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.
Covid 19: al via indennità mese di aprile per iscritti INPGI
L’indennità in oggetto, prevista dall’art. 44, comma 2, del DL n.18/2020 e dall’art. 76 del DL 34/2020, è riferita al mese di aprile 2020 e l’importo – che non concorre a formare base imponibile a fini fiscali – è pari a 600 euro.
Sulla base di quanto stabilito nel Decreto, l’erogazione del Bonus avviene in via automatica nei confronti di tutti i colleghi che hanno già usufruito dell’analoga indennità riferita al mese di marzo 2020. Questo significa che i 9.074 beneficiari non dovranno effettuare alcun adempimento e riceveranno il nuovo Bonus direttamente mediante accredito sulle medesime coordinate bancarie comunicate in precedenza.
Ci sono, inoltre, importati novità per quanto riguarda i requisiti per accedere al beneficio, che sono stati rivisti in senso estensivo e che consentiranno di ricevere i 600 euro del mese di aprile anche a una parte dei colleghi che, in precedenza, erano esclusi.
Già il Decreto Legge Rilancio aveva eliminato l’obbligo di iscrizione in via esclusiva alla predetta Gestione ai fini della fruizione del Bonus. Con il Decreto Interministeriale viene ulteriormente allargata la platea dei potenziali beneficiari, includendo anche i colleghi che – in possesso degli altri requisiti previsti – hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato, purché a tempo determinato, oppure siano titolari di un trattamento di pensione non diretta (vale a dire, i superstiti con pensione indiretta o di reversibilità).
Per quanto riguarda i requisiti reddituali riferiti all’anno 2018, inoltre, viene preso a riferimento – ai fini dei limiti di 35.000 euro oppure di 50.000 euro – esclusivamente il reddito derivante dall’attività professionale. In precedenza assumeva rilevanza il reddito complessivo, al lordo di tutte le componenti fiscalmente attive.
Possono richiedere l’erogazione anche coloro che si sono iscritti alla Gestione Separata nel 2019 o nel 2020 (fino al 23 febbraio), sempre se in possesso dei requisiti consistenti il rispetto dei medesimi limiti di reddito.
Indennità INPGI: modalità di presentazione della domanda
Solo i colleghi, quindi, che – a causa dell’esistenza di un elemento ostativo oggi non più presente – non hanno presentato la domanda per ricevere l’indennità del mese di marzo (oppure che, pur avendola presentata, se la sono vista respingere per tali motivi) possono adesso presentare la domanda per beneficiare del Bonus di 600 euro riferito al mese di aprile.
Le istanze potranno essere inviate solo a mezzo mail, a decorrere dalle ore 14:00 del prossimo 8 giugno e fino alle ore 24,00 dell’8 luglio 2020, avvalendosi di un apposito modulo che sarà pubblicato nel sito web dell’Ente www.inpgi.it e il Decreto prevede che alle stesse debba essere assegnato un ordine di priorità in base alla cronologia di presentazione ai fini della successiva liquidazione.
Il modulo – che consiste in un file in formato PDF editabile – deve essere compilato esclusivamente in modalità elettronica ed inviato a mezzo mail avvalendosi della funzione di spedizione automatica presente nello stesso, unitamente alla copia fronte/retro di un documento di identità.
Questa modalità consentirà una gestione automatizzata dei flussi di dati inseriti nei relativi campi, a tutto vantaggio della riduzione dei tempi necessari per l’istruttoria delle istanze. Per questa ragione non saranno in nessun caso presi in considerazione eventuali file stampati e compilati a mano.
Fonte: INPGI NOTIZIE