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Dal 22 maggio al via la seconda tranche di domande per ottenere il bonus da 1000 euro a favore di medici e dentisti liberi professionisti.
COVID-19: Bonus 1000 euro per medici e dentisti
Attualmente sono 45.920 i bonus ENPAM messi in pagamento a favore dei medici e dei dentisti liberi professionisti che si trovano in difficoltà a causa del Covid-19. L’ENPAM informa sull’importo medio liquidato, pari a circa 1500 euro, ricordando come i primi versamenti coprano il periodo che si estende dal 21 febbraio 2020 fino al giorno di presentazione della domanda: la seconda tranche del contributo può essere richiesta a partire dal 22 maggio, in modo da ricevere direttamente il saldo o l’importo intero nel caso in cui la richiesta non sia stata ancora inoltrata.
Gli assegni concessi sono di mille euro mensili per coloro che versano interamente i contributi previdenziali, mentre la cifra scende fino a 500 euro per chi paga l’aliquota dimezzata e fino a 114 euro per chi ha scelto di versare il 2%.
Requisiti
Chi può chiedere l’indennizzo?
Può chiedere il presente indennizzo l’iscritto:
• che ha registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oppure nel minor lasso di tempo che intercorre tra il il 21 febbraio e la data della domanda, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019;
• che nel 2019 ha versato contributi di Quota B relativa a redditi libero professionali prodotti nel 2018;
• che non è titolare di pensione a carico dell’Enpam o di altri enti di previdenza obbligatoria;
• che è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali obbligatori dovuti all’Enpam.
Misura dell’indennizzo
Per gli iscritti che hanno versato, nell’anno 2019 (redditi 2018), il contributo di “Quota B” sulla base dell’aliquota intera, l’indennizzo sarà di 1.000 euro mensili.
Per quelli che hanno versato il contributo con l’aliquota ridotta, l’importo dell’indennizzo sarà rideterminato tenendo conto del rapporto fra l’aliquota ridotta e l’aliquota contributiva ordinaria vigente nel medesimo anno.
Se la domanda è presentata per un periodo inferiore ai tre mesi (es. dal 21 febbraio al 4 aprile) l’indennità sarà riproporzionata per coprire il periodo che va dal 21 febbraio alla data di presentazione della domanda.
Durata
L’indennizzo sarà erogato per il periodo autocertificato e, comunque, per massimo tre mesi.
Se la richiesta è presentata per un periodo inferiore ai tre mesi (es. dal 21 febbraio al 4 aprile), per continuare a ricevere l’indennizzo è necessario fare una nuova domanda per autocertificare la riduzione del reddito nel periodo successivo.
Incompatibilità/Cumulabilità
L’indennizzo sarà riconosciuto solo per i periodi nei quali l’iscritto non ha fruito:
• del sussidio riconosciuto per la quarantena ai sensi dell’articolo 5 “Interventi aggiuntivi per calamità naturali”, comma 4, del Regolamento delle prestazioni assistenziali aggiuntive del Fondo della Libera Professione – “Quota B” del Fondo Generale;
• dell’indennità per malattia o infortunio prevista dal Regolamento a tutela dell’inabilità temporanea a favore degli iscritti alla “Quota B” del Fondo di previdenza generale.
L’indennizzo è, invece, cumulabile con le eventuali ulteriori provvidenze fruite dall’iscritto ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 18/2020.
Come calcolare il calo del fatturato?
Nella maggior parte dei casi non sarà necessario fare alcun calcolo per compilare l’autocertificazione. Spesso infatti l’impatto del Covid-19 ha portato a una riduzione del fatturato ben maggiore del 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019.
Chi invece fosse in dubbio, può calcolare il calo del proprio fatturato al momento della domanda facendo un rapporto rispetto al numero di giorni che sono trascorsi dal 21 febbraio 2020.
Ad esempio: se faccio domanda il 4 aprile vuol dire che sono passati 42 giorni dal 21 febbraio 2020. Nell’ultimo trimestre del 2019, invece, c’erano 92 giorni. Quindi, se il fatturato dal 21 febbraio al 3 aprile diviso per 42, è calato del 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019 diviso per 92, allora il requisito è soddisfatto.
Tradotto in una formula, il requisito è soddisfatto se:
fatturato dal 21 febbraio al 3 aprile 2020/42 giorni < (fatturato ultimo trimestre 2019/92 giorni)-33%
Attenzione: Enpam pagherà il bonus dal 21 febbraio fino al giorno in cui si fa domanda. Per ricevere il pagamento dell’eventuale periodo successivo, occorrerà fare una nuova domanda.