Condividi questa notizia
Chiarimenti in merito alla gestione delle domande respinte e dei riesami delle domande di marzo 2020
Con la circolare n. 49 del 30 marzo 2020 sono state fornite, le istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Indennità COVID-19: esiti delle istruttorie amministrative
È stata completata la prima fase di gestione delle domande e sono state pubblicate le motivazioni delle istanze respinte per non avere superato i controlli relativi all’accertamento dei requisiti previsti dalle relative disposizioni. I beneficiari sono stati avvisati dell’esito della domanda accolta e del pagamento della prestazione tramite SMS.
Con riferimento agli esiti di reiezione delle domande non accolte sono state notificate tramite messaggio informatico e non tramite comunicazioni epistolari cartacee le motivazioni della mancata erogazione dell’indennità stessa. Gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata Servizio “Indennità 600 euro” (la stessa in cui è stata presentata la domanda) alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN.
Indennità: domande respinte
Le norme in commento hanno previsto al fine dell’erogazione motivi di rigetto dotati di elevato contenuto probatorio, in particolare quelli per i quali i dati contenuti negli archivi di gestione dell’INPS si considerano consolidati. Per tali domande, è stato comunicato al cittadino e al Patronato, tramite SMS e visualizzabile alla voce “Esiti” del Servizio “Indennità 600 euro”, che, non essendo ammesso il ricorso amministrativo, l’eventuale contestazione può essere svolta attraverso ricorso di natura giudiziaria. Ovviamente, la Struttura territoriale INPS competente può sempre effettuare in autotutela un riesame amministrativo, nel caso si renda evidente un errore/disallineamento nelle banche dati stesse.
I motivi di reiezione per i quali non è possibile erogare l’indennità prevista dalla norma sono i seguenti:
1) titolarità di un trattamento pensionistico diretto al mese di marzo 2020;
2) percezione del Reddito/Pensione di Cittadinanza nel mese di marzo 2020;
3) titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, ove non consentito;
4) assenza dell’iscrizione alle gestioni Autonome, ove richiesta (art. 28);
5) assenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti per i lavoratori dello spettacolo (art. 38);
6) assenza del requisito della qualifica di stagionale e/o dell’appartenenza ai settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
7) assenza del requisito di cessazione involontaria per lavoratore stagionale del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
8) assenza del requisito delle 50 giornate di attività di lavoro nell’anno 2019 per gli operari agricoli a tempo determinato (art. 30).
In sede di definizione dell’istanza può essere rilevata la mancanza di uno o più requisiti, ognuno dei quali comunque sufficiente a determinare da solo la reiezione dell’istanza.
Indennità: riesame amministrativo
Al lavoratore e al Patronato è dunque consentito proporre un’istanza di riesame, che permetta all’INPS di verificare le risultanze dei controlli automatici ed il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria. Viene previsto quindi un termine di 20 giorni dal momento della pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva) per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto nulla, la domanda deve intendersi definitivamente respinta, fermo restando quanto di seguito indicato per i lavoratori agricoli destinatari dell’indennità ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge n. 18/2020.
L’utente (o il patronato) può inviare la documentazione richiesta attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600 euro”, grazie ad apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame. Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata: riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
Per gli operai agricoli destinatari della indennità di cui all’articolo 30, nel caso di mancato accoglimento dell’istanza è stato inviato un preavviso di reiezione per consentire all’interessato di segnalare le informazioni per il riesame dell’istanza. In particolare, considerato che il mancato raggiungimento del requisito potrebbe essere stato determinato dal mancato invio nei termini legali di scadenza delle denunce di manodopera relative all’anno 2019 da parte del datore di lavoro, è stato consentito al potenziale beneficiario di segnalare, tra l’altro, l’avvenuto invio nel mese di aprile da parte del datore di lavoro di denunce di manodopera tardive (denunce relative all’anno 2019 inviate dopo la pubblicazione degli elenchi 2019) contenenti giornate di lavoro a lui riferite.
Indennità COVID-19: riesame d’ufficio
Relativamente agli esiti di reiezione, si comunica che sono stati effettuati alcuni riesami d’ufficio, con riferimento a categorie di lavoratori o condizioni di spettanza, per le quali a seguito di chiarimenti intervenuti si è reso necessario rivedere le modalità di controllo automatico. In particolare, si è proceduto al riesame centralizzato delle domande dei lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali, per i quali l’esito negativo è stato determinato dalla carenza del requisito della qualifica di stagionale nelle denunce mensili Uniemens.
Il requisito sarà ora individuato, in alternativa alla denuncia Uniemens, nella comunicazione obbligatoria inviata dal datore di lavoro al momento dell’avvio del rapporto di lavoro (Unilav). A tal fine verranno prese in considerazione anche le comunicazioni obbligatorie inviate per RETTIFICA dell’informazione di STAGIONALE:SI entro la data del 23 febbraio 2020.
Ulteriore riesame è stato elaborato con riferimento ai titolari di assegno ordinario di invalidità, la cui domanda sia stata respinta per titolarità di pensione nel mese di marzo. Infatti, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 15 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), gli assegni suddetti sono compatibili con le indennità COVID-19, come stabilito dagli articoli 75 e 86 del medesimo decreto. Sono state altresì rielaborate d’ufficio le domande che erano state presentate erroneamente per una categoria di appartenenza sbagliata e per le quali il riesame ha determinato l’accoglimento nella categoria corretta.