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Coloro i quali non abbiano ottenuto l‘indennità Covid di 600 euro per aprile e di mille euro per maggio – poichè la domanda ha avuto esito negativo – possono presentare istanza di riesame all’INPS, entro il prossimo 30 agosto.
Con il messaggio n. 3088 del 10 agosto, l’INPS ha comunicato di aver terminato la gestione delle richieste di bonus inviate dalle nuove categorie di lavoratori ammessi dal dl Rilancio: stagionali non del turismo, intermittenti, autonomi occasionali, venditori a domicilio, lavoratori in somministrazione del turismo e stabilimenti termali, lavoratori dello spettacolo con almeno sette giorni di contribuzione e reddito non superiore a 35mila euro. Il messaggio fornisce inoltre il dettaglio di tutti i codici relativi ai diversi esiti negativi.
Indennità Covid 19: online gli esiti INPS delle domande
Gli esiti di tutte le domande sono consultabili nella sezione “Indennità 600/1000 euro” sul sito INPS, alla voce “Esiti”, sia da parte del patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN.
Non essendo ammesso il ricorso amministrativo contro i provvedimenti di rigetto, l’eventuale contestazione può essere svolta solo attraverso un ricorso giurisdizionale.
E’ consentito presentare un’istanza di riesame, che permetta all’INPS di verificare le risultanze dei controlli automatici ed il rispetto dei requisiti di appartenenza. La domanda di riesame va presentata entro il 30 agosto oppure, per gli esiti che dovessero arrivare successivamente al 10 agosto, entro 20 giorni dalla comunicazione.
L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1.000 euro”, grazie ad apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame. Oppure utilizzare la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.