La Cig non taglia il bonus Renzi

ENACLavoro e Salute

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Quasi 1 milione di lavoratori non perderanno il bonus Renzi di 80 euro al mese per effetto della cassa integrazione Covid-19. Lo prevede l’articolo 132 della bozza di decreto legge rilancio.

La Cig non taglia il bonus Renzi

Si tratta di un numero cospicuo di contribuenti che lo scorso anno ha dichiarato un reddito tra gli otto e dieci mila euro l’anno che si colloca appena sopra la fascia di reddito dei cosiddetti incapienti, ossia i contribuenti che non pagano Irpef per effetto del riconoscimento delle detrazioni di imposta che compensano interamente ogni onere fiscale a carico dei lavoratori (redditi fino a 8.174 euro l’anno).

La norma stabilisce che al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid -19, per l’anno 2020 i lavoratori continuano ad avere il diritto ai due bonus anche se l’imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente sia di importo inferiore alla detrazione spettante in base all’articolo 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25, del decreto legge 18/2020.

Quindi, una norma che neutralizza gli effetti penalizzanti derivanti dalla cassa integrazione ordinaria con casuale Covid-19, dall’assegno ordinario (Fis), nonché dal riconoscimento dei congedi previsti per i dipendenti del settore pubblico e privato.

Al riguardo è bene distinguere l’ipotesi di cassa anticipata dal datore di lavoro, da quella in cui è previsto il pagamento diretto da parte dell’Inps.

Nel primo caso, l’attività del sostituto di imposta è più semplice poiché mensilmente farà una proiezione del reddito sulla base di quanto avrebbe dovuto percepire il lavoratore senza Covid-19, con la conseguenza che in questi casi il dipendente non dovrebbe vedere interrotto il riconoscimento dei bonus.

Nel secondo caso, il bonus, non attribuito nei mesi di cassa integrazione, anche in deroga, è riconosciuto dal sostituto d’imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.