RdC: domanda di rinnovo al termine del godimento delle 18 mensilità

ENACLavoro e Salute

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Reddito di Cittadinanza (RdC). Presentazione domanda di rinnovo al termine del godimento delle 18 mensilità.

 

Presentazione di domanda di rinnovo

Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è riconosciuto per il periodo durante il quale il nucleo familiare richiedente si trova nelle condizioni previste dall’articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, e, in ogni caso, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi(art. 3, comma 6, del D.L. n. 4/2019). La normativa prevede che il Rdc possa essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del beneficio per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera invece per la Pensione di cittadinanza.

 

RdC: domanda di rinnovo al termine del godimento delle 18 mensilità

Nel mese di settembre 2020 i nuclei familiari che hanno beneficiato della prestazione senza soluzione di continuità fin dalla prima erogazione (aprile 2019) hanno ricevuto la diciottesima mensilità e pertanto la domanda è stata posta in stato “Terminata”.

Tali nuclei potranno quindi (a partire dal mese di ottobre 2020) presentare la domanda di rinnovo di Rdc.

Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lett. b), punto 5), del D.L. n. 4/2019, “in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell’articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9”.

Si forniscono di seguito indicazioni operative relativamente al computo della completa fruizione (18 mensilità) del Rdc, laddove il periodo massimo venga raggiunto con la fruizione di due o più domande.

Si precisa, inoltre, che anche per la presentazione delle domande di rinnovo, così come per la presentazione delle prime domande e delle nuove domande, sono operativi i seguenti canali telematici:

– tramite il gestore del servizio integrato di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Poste Italiane S.p.A.);
– accedendo in via telematica, tramite SPID, al sito www.redditodicittadinanza.gov.it;
– presso i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
– presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
– tramite il sito www.INPS.it, con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica

 

Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più PIN.