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Online le prime indicazioni INPS per inviare la domanda per le nuove tranche di Reddito di Emergenza istituite dal Decreto Sostegni. Per ottenere il REm (si tratta di tre mensilità da 400 euro ciascuna, per marzo, aprile e maggio 2021) serve dunqueinoltrare una domanda ex novo, anche da parte dei beneficiari dello scorso anno, perchè non sono previsti automatismi ed i requisiti di reddito vanno ferificati nuovamente.
Reddito di Emergenza 2021: prime istruzioni
Le tre nuove quote di Reddito di Emergenza (REM) sono previste dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), l’importo è determinato ai sensi della precedente normativa ma sarà riconosciuto – a domanda – ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla nuova legge. Di seguito le due alternative in termini di requisiti:
nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, articolo 12, del DL 41/2021;
coloro che hanno terminato NASpI e DIS-COLL, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e hanno un ISEE in corso di validità fino a 30.000 euro (comma 2, articolo 12, del DL 41/2021).
Presentazione domande di REm
Il REM deve essere richiesto all’INPS entro il termine del 30 aprile 2021 presentando domanda esclusivamente online attraverso i seguenti canali:
- sito internet (www.inps.it), con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- Patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
La domanda potrà essere trasmessa con le suddette modalità esclusivamente dal 7 al 30 aprile 2021. Il richiedente deve essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda (ISEE ordinario oppure ISEE corrente).
Requisiti REM
Come detto, il REM è riconosciuto a due fattispecie di potenziali beneficiari.
Per quanto riguarda la prima (comma 1 dell’articolo 12), il Reddito di Emergenza spetta a nuclei familiari in possesso congiuntamente, dei seguenti requisiti:
- il richiedente deve essere residente in Italia al momento della domanda (non è prevista durata minima e tale requisito riguarda il solo richiedente e non tutto il nucleo);
- il reddito familiare, con riferimento al mese di febbraio 2021, deve essere inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
- patrimonio mobiliare familiare 2020 (verificato al 31 dicembre) inferiore a 10.000 euro ed elevato di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo fino a un massimo di 20.000 eur (soglia e massimale incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE);
- ISEE, attestato daDSU valida, inferiore a 15.000 euro (in caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario).
Per quanto riguarda la seconda fattispecie (comma 2 dell’articolo 12), il Reddito di Emergenza spetta (ma solo in assenza dei requisiti di cui al punto precedente) a coloro che abbiano terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni NASpI e DIS-COLL e, siano resdenti in Italia al momento della domanda e possono vantare un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, inferiore a a 30.000 euro.
Compatibilità
Per chi accedere al Rem 2021 con i requisiti di cui al comma 1 (requisiti economici), la prestazione non è compatibile:
- con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
- con le pensioni, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
- con i redditi da lavoro dipendente superiori alla soglia massima di reddito familiare;
- con il Reddito e la Pensione di cittadinanza.
Per chi accedere al Rem 2021 con i requisiti di cui al comma 2 (prosecuzione NASpI e DIS-COLL), la prestazione non è compatibile:
- con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
- con le pensioni dirette o indirette, ad eccezione dell’assegno di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile, attive alla data del 23 marzo 2021;
- con contratti di lavoro subordinato (con esclusione di quello intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 marzo 2021;
- con il Reddito e la Pensione di cittadinanza.