Riesame indennità Covid per contratti a termine turismo

ENACLavoro e Salute

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Possibile chiedere il riesame se l’indennità Covid per i contratti a termine nel turismo è stata respinta

È stata completata dall’Inps la fase di gestione delle domande e sono state pubblicate le motivazioni di quelle respinte in relazione all’indennità Covid di 600 euro per i tre mesi di marzo, aprile e maggio, riconosciuta ad una serie di lavoratori a tempo determinato del settore turismo. Lo ha comunicato l’Inps con il messaggio 4005 del 30 ottobre 2020 .

 

Riesame indennità Covid per contratti a termine turismo

Di fronte a un esito negativo per il richiedente è possibile: fare ricorso giudiziario oppure inoltrare all’Inps domanda di riesame che permetta all’ente previdenziale di verificare in autotutela che le risultanze dei controlli automatici non siano state condizionate dalla presenza di errori o disallineamenti nelle banche dati. In quest’ultimo caso l’interessato ha 20 giorni di tempo per produrre, in via telematica o all’indirizzo mail (riesamebonus600.nomesede@inps.it) ulteriore documentazione, in mancanza della quale la domanda deve intendersi come respinta.

Il bonus, basato sulle risorse stanziate per il reddito di ultima istanza (articolo 44 del Dl 18/2020) è stato attuato con Dm del 13 luglio 2020 e prevede i seguenti requisiti per i lavoratori a termine:
– titolarità dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020 di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro come sopra individuati deve essere stata pari ad almeno trenta giornate;
– titolarità nel 2018 di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, sia stata pari ad almeno trenta giornate.
In entrambi i casi il messaggio 4005/2020 precisa che la verifica è stata condotta tramite le denunce uniemens e unilav.

Infine, il richiedente non deve beneficiare di pensione diretta a carico dell’Ago (anche pro quota), di forme esclusive, sostitutive ed esonerative della pensione degli enti di previdenza privatizzati.L’incompatibilità dell’indennità Covid riguarda anche tutti gli ammortizzatori sociali per emergenza Covid, salvo che le relative integrazioni salariali e/o assegni ordinari non siano stati erogati agli interessati.

 


Fonte: Sole24ore