
Contributi e pensioni
Viene liquidata in favore di militari e civili che abbiano riportato, per causa di guerra, ferite o lesioni o che abbiano contratto infermità da cui sia derivata una definitiva perdita o menomazione della capacità lavorativa.
È un trattamento che costituisce un atto risarcitorio dello Stato nei confronti di coloro che hanno subito a causa della guerra un danno come sopra detto e si precisa che nella pensionistica di guerra non viene risarcito il danno biologico.
Il beneficio assume la denominazione di Pensione di cittadinanza se il nucleo familiare è composto esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni. Può essere concesso anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone di età inferiore, in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE (allegato 3 al regolamento ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159).
La totalizzazione consente l’acquisizione del diritto ad un’unica pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o ai superstiti a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata.
Dal 1° gennaio 2012, è possibile cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, anche inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione.
Con la circolare INPS 12 ottobre 2017, n. 140l’Istituto fornisce le istruzioni operative riguardo al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione anche presso gli enti di previdenza privati.
Con riferimento alla pensione di vecchiaia in cumulo, ai fini di garantire il principio di autonomia, anche regolamentare, riconosciuto agli enti previdenziali privati, si precisa che:
- nei casi in cui i regolamenti delle casse privateprevedano requisiti minimi per la pensione di vecchiaia in cumulo diversi e più elevati rispetto a quelli di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, legge 22 dicembre 2011, n. 214, i periodi contributivi non coincidenti presso gli enti di previdenza privati sono comunque validi ai fini della maturazione del diritto alla pensione;
- ciascun ente procederà alla liquidazionedella propria quota di pensione solo al momento dell’effettiva maturazione dei requisiti previsti dal proprio ordinamento;
- sebbene l’erogazione della pensione, in virtù di requisiti di vecchiaia diversi, possa avvenire in diverse tranche, la pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensionee pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico (quali la perequazione automatica, l’integrazione al trattamento minimo, la quattordicesima, la maggiorazione sociale) vengono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato.
Infine si precisa che il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo è effettuato dall’INPS, ma è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con gli enti interessati. Questa fase è già stata avviata dall’Istituto in collaborazione con le casse professionali.
Sono contributi che vengono accreditati a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione, per i quali:
- vi è stata omissione nel versamento all’Inps dei contributi obbligatori che non possono essere, altrimenti, recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge;
- non vi era l’obbligo del versamento contributivo;
- sono state introdotte particolari disposizioni legislative.
A differenza dei contributi figurativi, il cui accredito è gratuito, il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un onere di riscatto.
CONTRIBUTI NON VERSATI
È consentito riscattare i periodi di lavoro non coperti da contribuzione (omessi) e per i quali non sussiste più l’obbligo assicurativo (prescritti), se i contributi risultano non versati:
- dal datore di lavoro per attività lavorativa subordinata;
- dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti;
- dal titolare del nucleo coltivatore diretto, colono e mezzadro in favore dei familiari coadiuvanti.
- dagli iscritti alla gestione separata che non siano titolari all’obbligo contributivo (circolare 101/2010).
PERIODI SCOPERTI DI CONTRIBUZIONE
È consentito riscattare i periodi non coperti da contribuzione relativi:
- il corso legale di laurea, le lauree brevi e i titoli di studio ad esse equiparati;
- l’attività lavorativa svolta all’estero in Paesi non convenzionati;
- l'astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro;
- gli anni di praticantato effettuati dai Promotori finanziari;
- l’attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1.4.1996;
- i periodi non lavorati e privi di contribuzione previsti da specifiche disposizioni di legge e comunque successivi al 31.12.1996;
- periodi di lavoro svolto con contratto part time;
- i periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni
- ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.