Pagamento diretto delle prestazioni di maternità, disabilità e ANF

ENACLavoro e Salute

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L’Inps, con il messaggio 14 maggio 2020, n. 1985 , rende note le istruzioni operative per il pagamento diretto delle prestazioni di maternità, disabilità e ANF a seguito del mancato pagamento effettuato dal datore di lavoro a causa del perdurare della emergenza Covid19. Tali istruzioni sono da considerare in via del tutto eccezionale e comunque limitate al periodo emergenziale compreso tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 (nelle bozze del decreto cd. Rilancio, tale periodo risulta prorogato di sei mesi).

Pagamento diretto delle prestazioni di maternità, disabilità e ANF

 

CASISTICHE
Ipotesi A – Aziende tuttora attive che rifiutino espressamente di anticipare le indennità agli aventi diritto.
Prestazioni interessate – Indennità per congedo di maternità/paternità;
– Indennità per congedo parentale ex art.32, D.Lgs. 151/2001;
– Indennità per congedo covid-19 ex art.23, D.L. 18/2020;
– Indennità di malattia;
– Indennità per prolungamento del congedo parentale ex art. 33, D.Lgs. 151/2001;
– Indennità per permessi ex l. 104/1992;
– Indennità per congedo straordinario ex art.42, c. 5, D.Lgs. 151/2001
Prassi normale
(Inps, msg. 18.11.2010, n. 28997)
Il lavoratore diffida formalmente (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC) il datore di lavoro ad anticipare la prestazione dovuta, dandone contestualmente comunicazione formale all’Inps, entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento del sollecito. Decorso invano il suddetto termine di 30 giorni, L’INPS provvede a pagare direttamente l’indennità.
Prassi nel periodo emergenziale Covid-19
(Inps, msg.14.5.2020, n. 1985)
Non è necessaria la diffida ad adempiere e contestuale messa in mora da parte del lavoratore al datore di lavoro inadempiente e non è necessario attendere il decorso dei 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte del datore di lavoro.
Modalità operative Il lavoratore deve presentare apposita istanza all’INPS (da inoltrare via PEC o raccomandata) contenente:
– la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non aver ricevuto da parte del proprio datore di lavoro alcuna somma in relazione alla domanda presentata all’INPS (con esplicita indicazione del tipo di prestazione richiesta, e del numero di protocollo e della data di presentazione),
– ovvero di aver ricevuto dal datore di lavoro la parziale erogazione delle indennità richieste per il medesimo titolo;
– l’indicazione della modalità con cui effettuare il pagamento tra quelle previste nella relativa procedura gestionale.
Documentazione da allegare alla istanza (a pena di improcedibilità) – dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti l’impossibilità alla erogazione diretta della prestazione e l’impegno a non procedere ad un successivo conguaglio della stessa
– copia del documento di identità del soggetto dichiarante (datore di lavoro stesso o suo delegato);
– copia del documento di identità del richiedente.
Ipotesi B – Pagamento delle prestazioni mentre l’Inps sta effettuando il pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione, anche in deroga
Prestazioni interessate Sono tutte quelle elencate nella ipotesi A nell’ambito delle casistiche di integrazione salariale con la specifica causale “covid-19 nazionale” previste dalla circolare INPS 47/2020, compreso l’assegno ordinario e l’assegno di solidarietà erogati dai Fondi di solidarietà ai sensi del D.Lgs. 14.9.2015, n.148.
Prassi nel periodo emergenziale Covid-19
(Inps, msg.14.5.2020, n. 1985)
È possibile effettuare il pagamento diretto delle prestazioni, in luogo dell’anticipo da parte del datore di lavoro, solo se l’integrazione salariale di cui usufruisce il datore stesso è a pagamento diretto.
Modalità operative È necessaria una apposita istanza del lavoratore alla sede INPS territorialmente competente a mezzo Posta Elettronica certificata o tramite raccomandata con le medesime dichiarazioni e gli stessi allegati di cui alla ipotesi A.
Ipotesi B1 – Pagamento delle prestazioni durante il trattamento di integrazione salariale con pagamento non diretto, ossia a mezzo anticipo del datore di lavoro
Prassi nel periodo emergenziale Covid-19 (Inps, msg.14.5.2020, n. 1985): pagamento non diretto ma il datore non anticipa la prestazione Se la prestazione deve essere erogata in forma di anticipo del datore di lavoro ma quest’ultimo risulta inadempiente, il lavoratore può comunque chiedere il pagamento diretto della prestazione. Ma in tal caso non può servirsi della procedura semplificata ossia deve procedere all’invio al datore di lavoro della diffida ad adempiere e contestuale messa in mora. Decorso invano il termine di 30 giorni, L’INPS provvede a pagare direttamente l’indennità.
Ipotesi C – aziende attive che rifiutino espressamente di pagare le somme dovute come assegni per il nucleo familiare agli aventi diritto per periodi ANF correnti o pregressi
Prassi ordinaria (Inps, circ. 2783 G.S./10 Ris. 25.9.1951 e msg. 2.5.2006, n. 12790) In caso di datore inadempiente l’INPS, dopo aver esperito infruttuosamente ogni formalità idonea ad interessare il datore di lavoro stesso, segnala l’azienda agli organi ispettivi.
Accertata l’impossibilità per il lavoratore di ricevere quanto dovuto a titolo di prestazione familiare da parte del datore di lavoro, la struttura periferica dell’INPS provvede al pagamento diretto della prestazione.
Prassi nel periodo emergenziale Covid-19 (Inps, msg.14.5.2020, n. 1985) In caso di inadempimento del datore di lavoro, l’INPS può procedere al pagamento diretto di una domanda di ANF anche in assenza di diffida ad adempiere e segnalazione all’Ispettorato del lavoro.
Modalità operative Il lavoratore deve inoltrare domanda telematica nel portale dell’Istituto, servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” – funzione ANF Pagamenti Diretti per Aziende”.
Allegati alla domanda (a pena di improcedibilità) Alla istanza va allegata:
– copia del documento d’identità
– la dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti l’impossibilità alla erogazione diretta della prestazione per il periodo ANF richiesto e l’impegno a non procedere ad un successivo conguaglio della stessa e la dichiarazione di responsabilità dello stesso relativa a tipo di contratto, percentuale del part-time, giorni lavorati, orario effettuato da parte del lavoratore richiedente.
Il lavoratore deve in ogni caso dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver ricevuto da parte del proprio datore di lavoro alcuna somma in relazione ad eventuale domanda di ANF DIP presentata all’INPS per l’analogo periodo richiesto nella domanda (con esplicita indicazione del numero di protocollo e della data di presentazione).