Lavoro e Infortuni
È una prestazione economica, sostitutiva della retribuzione. Viene corrisposta al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale - che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di svolgere l’attività lavorativa - a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica.
La rendita è una prestazione economica, non soggetta a tassazione Irpef, erogata ai superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di un infortunio o di una malattia professionale. La rendita decorre dal giorno successivo alla morte del lavoratore ed è erogata agli aventi diritto: coniuge/unito civilmente: fino alla morte o a nuovo matrimonio e figli:
- fino al 18° anno di età, senza necessità di ulteriori requisiti;
- fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio;
- non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea;
- maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l'inabilità.
In mancanza di coniuge/unito civilmente e figli: genitori naturali o adottivi, viventi a carico, fino alla morte fratelli e sorelle, viventi a carico e conviventi, con gli stessi requisiti previsti per i figli.
Sia per disposizione dell’Inail (revisione attiva) che su richiesta del lavoratore (revisione passiva) possono essere effettuate visite mediche di revisione della rendita.
Lo scopo è quello di adeguare la misura della rendita alle eventuali variazioni intervenute nel tempo sul grado di inabilità del soggetto colpito dall’infortunio o dalla malattia professionale, in senso peggiorativo o migliorativo.
I termini entro i quali si presume che i cambiamenti intervenuti nelle condizioni fisiche dell'assicurato possano essere riconducibili a danni precedentemente subiti per infortunio o malattia professionale sono:
- 10 anni per l'infortunio;
- 15 anni per la malattia professionale.
L’indennità di malattia è riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso che ne determina l’incapacità temporanea al lavoro, inteso come mansione specifica.