Previdenziali privatizzati: atteso decreto interministeriale per pagamento

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Previdenziali privatizzati: atteso un decreto interministeriale per il pagamento dei mesi di aprile e maggio

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del “Decreto Rilancio” (DL n. 34 del 20 maggio 2020) viene ufficialmente confermata l’estensione del pagamento, anche per i mesi di aprile e maggio 2020, dell’indennità in favore dei lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103.

 

Previdenziali privatizzati: atteso decreto interministeriale per pagamento

In particolare, l’art. 78 del DL n. 34 prevede il rifinanziamento dell’apposito fondo istituito dall’art. 44 del Decreto legge “Cura Italia” per il “reddito di ultima istanza”, destinato a finanziare – tra l’altro – l’indennità in oggetto. Quanto ai requisiti di accesso, la norma precisa, inoltre, che l’indennità può essere riconosciuta solo a coloro che alla data di presentazione della domanda non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o titolari di pensione.

Il Decreto Rilancio, quindi, interviene ampliando il limite di spesa complessivo del predetto Fondo destinato ai professionisti (da 300 milioni di euro a 1.150 milioni di euro), rinviando la definizione dei requisiti, delle modalità e dei termini di erogazione dell’indennità ad un successivo Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare – questa volta – non più entro trenta bensì entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. I ministeri, quindi, dovranno disciplinare le modalità operative per la corresponsione del “bonus” entro il prossimo 19 luglio 2020.

In attesa del decreto interministeriale, quindi, gli enti e casse di previdenza dei professionisti non potranno precedere né a ricevere le domande da parte degli iscritti né, ovviamente, a disporre l’erogazione delle somme.

 


Fonte: INPGI