Reddito di Emergenza – la domanda all’INPS per la terza mensilità

ENACContributi e Pensioni

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Con la circolare n.102 del 11 settembre 2020 l’INPS illustra i nuovi aspetti normativi del Rem (Reddito di Emergenza), con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta. L’art. 23 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto, fermo restando quanto già eventualmente erogato, il riconoscimento a domanda di una ulteriore mensilità, che verrà erogata ai nuclei familiari. Il decreto agosto ha prorogato il reddito di emergenza prevedendo la terza quota per i nuclei familiari in possesso dei requisiti per accedere alle prime due quote.

Reddito di Emergenza – la domanda all’INPS per la terza mensilità

L’importo della mensilità aggiuntiva potrà essere richiesto all’INPS esclusivamente on line, a partire dal 15 settembre 2020 ed entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020. L’importo sarà invariato e compreso fra i 400 e gli 800 euro, elevabili a 840 euro in presenza di disabili gravi o non autosufficienti. Rispetto ai requisiti di accesso, cambia il valore del reddito familiare mensile, ora riferito al mese di maggio e viene aggiornato l’elenco delle incompatibilità con i bonus per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica.

Il Reddito di Emergenza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, nella totalità, dei seguenti requisiti:
• residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
• un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;
• un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore a 10.000 euro.

La soglia è accresciuta di 5.000 euro:
• per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro);
• in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
• un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Ricordiamo che Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di:
• titolari di pensioni dirette o indirette, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
• titolari di rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla quota Rem;
• percettori di reddito di cittadinanza;
• componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità del Cura Italia o di una delle indennità del decreto Rilancio.