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Una novità importante interessa i lavoratori dipendenti assenti per malattia. Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS ha modificato le indicazioni relative alla decorrenza della tutela previdenziale, adeguandole alle nuove modalità di organizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale.
La principale novità riguarda il lavoratore che, pur essendosi ammalato, non riesca a essere visitato dal proprio medico nella stessa giornata, ad esempio per indisponibilità di appuntamenti. In determinate condizioni, il giorno precedente alla visita potrà essere riconosciuto ai fini previdenziali anche quando il certificato viene rilasciato a seguito di una visita effettuata presso l’ambulatorio del medico.

Novità in arrivo sulla gestione della malattia – Immagine generata con ausilio di A.I.
Cosa cambia con la Circolare INPS n. 92
In linea generale, la tutela previdenziale della malattia decorre dalla data di rilascio del certificato medico.
In precedenza, l’INPS consentiva di riconoscere anche il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato soltanto quando il medico aveva effettuato una visita domiciliare, indicando nel certificato la data dalla quale il lavoratore dichiarava di essere ammalato. La precedente disciplina era stata definita, in particolare, dalla Circolare INPS n. 147 del 15 luglio 1996.
Dal 4 settembre 2026 questa possibilità viene estesa anche alle visite ambulatoriali.
Ciò significa, ad esempio, che un lavoratore che si ammala il lunedì e riesce a essere visitato dal medico soltanto il martedì può ottenere il riconoscimento previdenziale anche della giornata di lunedì, purché nel certificato il medico indichi correttamente che lo stato di malattia decorre dal giorno precedente.
La retrodatazione resta comunque limitata a una sola giornata e non può riguardare un sabato, una domenica o una festività infrasettimanale, giornate nelle quali il lavoratore può rivolgersi al servizio di continuità assistenziale.
La nuova disposizione si applica anche ai certificati di continuazione e di ricaduta della malattia.
Perché l’INPS ha modificato le regole
La revisione tiene conto delle trasformazioni intervenute nell’organizzazione della medicina generale.
L’INPS richiama, tra gli elementi che hanno determinato il nuovo orientamento, la progressiva riduzione del numero dei medici di medicina generale sul territorio, l’aumento dei relativi carichi di lavoro e la crescente diffusione di sistemi di accesso agli ambulatori mediante prenotazione.
Una situazione che può rendere materialmente impossibile ottenere una visita nello stesso giorno in cui insorge la malattia.
La modifica mira quindi a evitare che un ritardo nell’appuntamento, non dipendente dalla volontà del lavoratore, determini automaticamente la perdita della tutela previdenziale relativa alla prima giornata di assenza.
Restano gli obblighi del lavoratore
La nuova disposizione non modifica gli adempimenti ordinariamente previsti in caso di malattia.
Il lavoratore deve rivolgersi tempestivamente al medico affinché venga accertata l’incapacità temporanea al lavoro e deve rispettare gli obblighi di comunicazione dell’assenza previsti dal proprio contratto collettivo e dal rapporto di lavoro.
Il certificato viene trasmesso telematicamente dal medico all’INPS. Al lavoratore è opportuno che resti disponibile il PUC, cioè il protocollo univoco del certificato, che può essere utilizzato per la consultazione della certificazione e, quando richiesto, comunicato al datore di lavoro.
Particolare attenzione deve essere prestata anche alla correttezza dei dati anagrafici e soprattutto dell’indirizzo indicato ai fini della reperibilità, poiché eventuali errori possono creare problemi in occasione di una visita medica di controllo.
Indennità di malattia: quanto spetta
La Circolare n. 92/2026 interviene sulla decorrenza della tutela e non modifica le percentuali dell’indennità economica di malattia.
Per i lavoratori dipendenti interessati dalla tutela INPS, in linea generale l’indennità è riconosciuta nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera dal quarto al ventesimo giorno e del 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno. I primi tre giorni rappresentano il cosiddetto periodo di carenza e il trattamento economico eventualmente spettante è disciplinato dal contratto collettivo applicato e dalle specifiche regole del rapporto di lavoro.
Sono inoltre previste discipline specifiche per alcune categorie. Per i dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria, ad esempio, l’INPS indica un’indennità pari all’80% durante il periodo di malattia.
A tali trattamenti possono aggiungersi le integrazioni eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Visite fiscali e fasce di reperibilità
Restano invariati anche gli obblighi relativi alle visite mediche di controllo.
Il lavoratore deve essere reperibile all’indirizzo comunicato durante le fasce comprese tra le ore 10.00 e le 12.00 e tra le ore 17.00 e le 19.00, per tutti i giorni compresi nel periodo di malattia, inclusi sabati, domeniche e festivi. Le medesime fasce sono attualmente applicate anche ai lavoratori pubblici.

Sportello Enac mentre assiste un lavoratore – Immagine generata con ausilio A.I.
In caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo, le conseguenze possono essere rilevanti: alla prima assenza può essere escluso l’indennizzo fino a un massimo di dieci giorni; alla seconda può essere ridotto del 50% per il periodo residuo; dalla terza assenza può essere perso integralmente il diritto all’indennità dalla relativa data.
È quindi fondamentale comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell’indirizzo di reperibilità sia al datore di lavoro, secondo le modalità previste dal contratto, sia all’INPS attraverso i servizi messi a disposizione dall’Istituto.
Il Patronato ENAC al fianco dei lavoratori
La disciplina della malattia coinvolge aspetti previdenziali, sanitari e contrattuali che non sempre risultano di immediata comprensione per il cittadino. Una data errata, un certificato rilasciato tardivamente, un indirizzo di reperibilità non aggiornato o una contestazione relativa alla decorrenza dell’evento possono incidere concretamente sul riconoscimento dell’indennità.
In questo contesto, il Patronato ENAC rappresenta un punto di riferimento per i lavoratori che necessitano di informazioni e assistenza nei rapporti con l’INPS.
Attraverso la propria rete territoriale, il Patronato può offrire supporto nell’analisi della posizione previdenziale, nella comprensione delle disposizioni applicabili, nella verifica delle prestazioni spettanti e nell’assistenza in presenza di problematiche connesse al riconoscimento dell’indennità di malattia.
La novità introdotta dalla Circolare n. 92 del 4 settembre 2026 amplia le garanzie per i lavoratori, ma conferma al tempo stesso l’importanza di rispettare correttamente tempi, procedure e obblighi previsti dalla normativa. Rivolgersi a strutture qualificate come il Patronato ENAC consente di affrontare questi adempimenti con maggiore consapevolezza e di tutelare in maniera corretta i propri diritti previdenziali.
