Prestazione economica di malattia per iscritti Fondo pensioni lavoratori spettacolo

ENACLavoro e Salute

Condividi questa notizia

Prestazione economica di malattia per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (gestione ex ENPALS).

Con l’articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, rubricato “Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo”, sono state introdotte alcune novità rispetto alla previgente normativa inerente alla tutela della malattia per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (di seguito, anche FPLS).

Alla luce delle nuove disposizioni, entrate in vigore a decorrere dal 26 maggio 2021, e al fine di rendere un quadro completo della normativa vigente in materia, con la presente circolare si riepilogano le caratteristiche peculiari della prestazione di malattia ai lavoratori del settore e si forniscono indicazioni operative utili per la corretta individuazione dei lavoratori aventi diritto alla prestazione economica di malattia con pagamento diretto da parte dell’Istituto, ove normativamente previsto.

Prestazione economica di malattia per iscritti Fondo pensioni lavoratori spettacolo

Preliminarmente, si ricorda che con la circolare n. 124/2017 – nella quale sono stati illustrati i principi legislativi fondanti l’assicurazione della prestazione economica di malattia per i soggetti iscritti, ai fini previdenziali, al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo – è stato ribadito che, in linea con la particolare natura del settore dello spettacolo, l’assicurazione di malattia viene riconosciuta a tutti i lavoratori in argomento (con le sole eccezioni indicate nella medesima circolare), compresi i soggetti che svolgono la loro attività senza vincolo di subordinazione.

Ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione contributiva occorre, pertanto, tenere in considerazione la sola natura dell’attività lavorativa prescindendo dalla tipologia di rapporto di lavoro o dal settore di inquadramento del datore di lavoro. Conseguentemente, risultano obbligati al versamento tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dello spettacolo, compresi quelli che corrispondono, in forza di previsioni di contratti e accordi collettivi di lavoro ovvero di pattuizioni individuali, un trattamento economico al lavoratore in caso di assenze per malattia (cfr. il paragrafo 1.1 della circolare n. 124/2017).

Si ricorda, al riguardo, che la prestazione della malattia è per sua natura compensativa della perdita di guadagno e, pertanto, non è possibile riconoscere la tutela previdenziale da parte dell’Inps nel caso in cui il lavoratore percepisca la normale retribuzione in caso di malattia.

1. Individuazione dei lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia

La platea dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo per i quali è previsto l’obbligo assicurativo per la malattia è stata analiticamente identificata, nell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, con coloro che svolgono attività artistiche, tecniche o amministrative.

Successivamente, da ultimo con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 15 marzo 2005, si è provveduto a un adeguamento delle figure professionali dello spettacolo individuate dal citato D.lgs C.P.S. n. 708/1947.

A tali lavoratori viene quindi riconosciuto il diritto alla tutela previdenziale della malattia sempreché, come indicato in premessa, non percepiscano durante l’evento morboso una normale retribuzione da parte dei datori di lavoro in forza dei contratti collettivi di riferimento.

Nell’ambito delle categorie di lavoratori iscritti al Fondo in argomento, risultano esclusi dall’obbligo assicurativo per la malattia e conseguentemente dalla tutela previdenziale:

– i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”, per i quali il legislatore, in considerazione della natura imprenditoriale dell’attività svolta, ha ritenuto di non riconoscere l’assicurazione in oggetto (cfr. il paragrafo 1.1 della circolare n. 124/2017);

– i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni lirico-sinfonicheai quali, pur essendo essi stessi dipendenti da enti di diritto privato, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego con riferimento alla certificazione e al trattamento economico delle assenze per malattia (cfr. il paragrafo 1.2 della circolare n. 124/2017);

– gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) di amministrazioni ed enti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165[1].

Si precisa, per completezza, che per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti, allo stato, non è prevista l’assicurazione relativa al trattamento economico di malattia (cfr. l’art. 1 della legge 14 giugno 1973, n. 366).

2. Indennità di malattia

2.1 Requisiti per il diritto

Ai fini del diritto all’indennità economica di malattia, la previgente normativa prevedeva che per il lavoratore fossero dovuti o versati, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, almeno 100 contributi giornalieri dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso.

Il comma 1 dell’articolo 66 del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021,prevede che: “I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all’indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare, a condizione che possano far valere almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’insorgenza dell’evento morboso”.

Pertanto, essendo modificato il requisito richiesto per il diritto alla tutela della malattia, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 26 maggio 2021, la tutela sarà riconosciuta a fronte di un numero minimo di 40 contributi giornalieri dovuti o versati, dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso fino alla data di inizio dell’evento, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Anche per i lavoratori dello spettacolo vige il principio dell’automaticità delle prestazioni. Non sono utili ai fini del requisito suddetto eventuali contributi figurativi o da riscatto o altre contribuzioni diverse da quelle obbligatorie.

2.2 Decorrenza e durata della prestazione

L’indennità di malattia spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio dell’evento ed è dovuta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare (cfr. l’art. 66, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021; la circolare congiunta Inps/Enpals n. 134363 A.G.O./119 – n. 1065 R.C.V. del 21 maggio 1980 e la circolare n. 134403 A.G.O./111/1983).

Come per la generalità dei lavoratori, in presenza di certificazioni mediche di continuazione o in caso di insorgenza di patologia conseguenziale intervenuta entro 30 giorni dalla data di cessazione dell’evento (ricaduta), non si applicano i tre giorni di c.d. carenza e i giorni del nuovo periodo di malattia si sommano a quelli del periodo precedente anche ai fini della misura della prestazione. Anche nei casi in cui la precedente malattia sia stata di durata inferiore a tre giorni, si applica la normativa generale, la quale prevede che la decorrenza dell’indennità venga stabilita previa esclusione dei giorni di carenza non applicati in precedenza.

Per le malattie a “cavaliere”, per i lavoratori dello spettacolo, valgono le istruzioni impartite per la generalità dei lavoratori (cfr. le circolari n. 134403 A.G.O./111/1983, paragrafo 13, n. 134407/160/1983 e n. 675 R.C.V./44/1986).

2.3 Misura della prestazione

L’indennità di malattia è pari (cfr. la circolare congiunta Inps/Enpals n. 134363 A.G.O./119 – n. 1065 R.C.V. del 21 maggio 1980 – D.lgs C.P.S. n. 708/1947):

al 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20° giorno di durata della malattia (comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali);
all’80% della retribuzione media globale giornaliera dal 21° giorno in poi fino al limite di 180 giorni;
al 40% per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana. Qualora i giorni lavorativi, previsti da contratto, cadano in giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da considerare per tali giorni è del 60% o dell’80%, a seconda della durata della malattia.
L’indennità compete per tutte le giornate comprese nel periodo di malattia. Come per la generalità dei lavoratori “non deve farsi luogo alla corresponsione dell’indennità per le festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica qualora risulti che i lavoratori interessati percepiscono, per legge o per contratto, anche in caso di disoccupazione o sospensione, un trattamento economico per le suddette festività cadenti di domenica” (cfr. la circolare n. 134368 A.G.O./14/1981).

Ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per i lavoratori dello spettacolo assistiti ai sensi del D.lgs C.P.S. n. 708/1947, non si applica quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 5, ossia: “Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato”.

Pertanto, ai lavoratori a tempo determinato del settore spettacolo è riconosciuta la conservazione della tutela, nei limiti previsti e sotto specificati, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro (cfr. la circolare n. 160/1983).

Per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, infatti, il limite di giornate indennizzabili previsto è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi e comunque non può essere superiore alla durata massima prevista dalle vigenti disposizioni (180 giorni nell’arco dell’anno solare).

Qualora sia reperibile almeno una giornata di prestazione lavorativa, soggetta a obbligo contributivo, nell’arco temporale suindicato, l’indennità economica è concessa per un periodo massimo di 30 giorni (cfr. la circolare n. 160/1983).

Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato l’indennità viene erogata nelle percentuali indicate ai precedenti punti a) e b) per tutti i giorni di durata della malattia, se questa si conclude nel periodo di validità del contratto di lavoro.

Qualora, invece, la malattia prosegua oltre tale termine, i giorni di malattia eccedenti sono indennizzati al 40%.

Come per la generalità dei lavoratori, durante il ricovero in luogo di cura, ai lavoratori non aventi familiari a carico, l’indennità di malattia viene ridotta a 2/5 delle misure normali. La giornata di dimissione dal luogo di cura deve essere indennizzata in misura intera. Si ricorda che le prestazioni in regime di day hospital sono equiparabili a giornate di ricovero (cfr. la circolare n. 136/2003).

In caso di lavoratori con contratto di lavoro part-time di tipo orizzontale, non sussistono diversità ai fini della determinazione dell’indennità economica spettante, che risulterà calcolata sulla base della retribuzione percepita in misura proporzionata all’orario di lavoro.

Per i casi, invece, di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, è opportuno precisare che – sulla base delle regole generali già illustrate nel presente paragrafo – l’indennità economica è dovuta nella misura intera (60% o 80%) per le giornate in cui è prevista attività lavorativa e in misura ridotta (40%) per i giorni di pausa contrattuale.

2.4 Determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG)

Il comma 2 dell’articolo 66 del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, prevede che: “All’articolo 13, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, le parole «cento paghe» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta paghe»”.

È stato, pertanto, adeguato dal legislatore il numero delle prestazioni giornaliere da considerare ai fini del calcolo della misura dell’indennità di malattia da corrispondere al lavoratore, che risultava precedentemente pari, per tutti i lavoratori dello spettacolo, alle ultime 100.

A decorrere, quindi, dagli eventi verificatisi a far data dal 26 maggio 2021, la suddetta misura si determina sulla base della retribuzione media percepita nelle ultime 40 prestazioni giornaliere nel settore spettacolo, soggette a contributo; sono compresi il rateo della tredicesima mensilità e altri eventuali premi o emolumenti vari, ugualmente soggetti a contribuzione.

Per gli assicurati al FPLS con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro autonomo o a prestazione – vale a dire soggetti titolari di rapporti di lavoro di “durata limitata” di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs 30 aprile 1997, n. 182 – ai fini del calcolo dell’indennità economica di malattia si tiene conto di un massimale giornaliero di retribuzione (cfr. l’art. 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48). Si ricorda che detto massimale giornaliero è rilevante anche ai fini della determinazione della contribuzione dovuta (cfr. la circolare n. 124/2017 e il messaggio n. 2563/2021).

Tale massimale, a decorrere dagli eventi verificatisi dal 26 maggio 2021, è stato elevato da euro 67,14 a euro 100, ai sensi del comma 3 del predetto articolo 66 del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021.

Per la determinazione della misura della retribuzione giornaliera, rimangono valide le ulteriori indicazioni già fornite con la citata circolare Inps/Enpals n. 134363 A.G.O./119 – n. 1065 R.C.V. del 21 maggio 1980, al paragrafo 12.

2.5 Modalità per l’erogazione dell’indennità di malattia

Ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato l’indennità di malattia viene anticipata dal datore di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore, al momento di insorgenza della malattia, sia in possesso dei requisiti contributivi richiesti per il riconoscimento della tutela – illustrati nel precedente paragrafo 2.1 – a fronte, però, di giornate effettuate presso un datore di lavoro diverso rispetto a quello tenuto al pagamento, il datore di lavoro che anticipa la prestazione deve accertare l’effettiva sussistenza dei suddetti requisiti, nonché la retribuzione percepita, ai fini del calcolo dell’indennità economica.

A tale scopo il lavoratore collabora con il datore di lavoro fornendogli la documentazione richiesta.

Si fa presente che nulla è innovato rispetto alle istruzioni per ilconguaglio dell’indennità economica anticipata per i lavoratori a tempo indeterminato.

L’indennità viene, invece, corrisposta direttamente dall’Istituto nei confronti delle seguenti categorie di lavoratori:

– disoccupati;

– “saltuari” con contratto a termine o a prestazione;

– occupati presso imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o stagionale (cfr. l’allegato n. 4 della circolare Inps/Enpals n. 134363 A.G.O./119 – n. 1065 R.C.V. del 21 maggio 1980).

Ai fini della verifica dei contributi giornalieri e della determinazione dell’importo dell’indennità da erogare, secondo i criteri già indicati al precedente paragrafo 2.4, la Struttura territoriale di competenza potrà fare riferimento alle informazioni contenute nelle comunicazioni dei dati contributivi e retributivi dei datori di lavoro, senza necessità di richiedere, in linea generale, ulteriore documentazione ai lavoratori in argomento.

Nei casi di pagamento diretto della prestazione al lavoratore e al fine di consentire al datore di lavoro l’integrazione del trattamento economico eventualmente prevista per contratto, la Struttura territoriale competente dell’Inps fornisce al datore di lavoro gli elementi ritenuti utili.

Si ricorda che, con i messaggi n. 803/2019 e n. 1475/2019, cui si rinvia per ogni approfondimento, l’Istituto, allo scopo di migliorare le attività e gli strumenti di controllo finalizzati all’osservanza delle norme di legislazione sociale, ivi compresa l’univoca individuazione dei soggetti aventi diritto alla prestazione previdenziale in assenza di un trattamento economico a carico del datore di lavoro, ha comunicato di aver istituito nell’ambito del flusso UniEmens l’elemento obbligatorio <TipoRetrMal>, finalizzato a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia sulla base dello specifico contratto di riferimento.

Tutti i datori di lavoro/committenti operanti nel settore dello spettacolo obbligati al versamento della contribuzione di malattia sono tenuti, pertanto, a valorizzare detto elemento, ricorrentemente, in tutti i flussi UniEmens, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento malattia, secondo le istruzioni fornite con i predetti messaggi.

Tale informazione è necessaria altresì in quanto l’operatore della Struttura territoriale di competenza procederà a verificare la valorizzazione del campo per potere procedere al pagamento dell’indennità previdenziale ove spettante, nei casi di pagamento diretto, senza necessità di richiedere ulteriore documentazione al lavoratore (specifico contratto di riferimento e buste paga relative all’evento di malattia).