INPS: Pensione di inabilità – maggiorazione economica per gli invalidi civili

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Con la circolare INPS n. 107 del 23 settembre 2020 l’Istituto fornisce tutte le indicazioni e i chiarimenti sul diritto alla maggiorazione e sulla modalità di presentazione della domanda.

Dal 20 luglio 2020 agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e ai sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.

INPS: Pensione di inabilità – maggiorazione economica per gli invalidi civili

Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto 18 anni, quindi non più solo ai soggetti di età maggiore di 60 anni.

Per avere diritto al beneficio sono necessari determinati requisiti reddituali, aggiornati con gli importi 2020:

il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
il beneficiario coniugato, oltre ai redditi propri di importo massimo 8.469,63 euro, deve possedere redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempre che ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell’età stabilita dalla disposizione. La decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.

Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, se espressamente richiesto.