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I padri lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto di astenersi dal lavoro in occasione della nascita dei figli, percependo un’apposita indennità Inps pari al 100% della retribuzione. Questo provvedimento è denominato “congedo paternità”.
Ci sono però due tipologie di congedo: quello obbligatorio e quello facoltativo. Hanno identiche modalità di presentazione della domanda, ma si differenziano per il monte giornaliero di assenza (il congedo obbligatorio prevede fino a 5 giorni, solo un giorno quello facoltativo) e non solo.
Il congedo obbligatorio è un diritto autonomo rispetto a quello della madre di fruire della maternità; il congedo facoltativo invece è legato al diritto della madre di assentarsi dal lavoro perché dipendente o iscritta alla Gestione separata anche se, pur spettandole, non si avvale del congedo di maternità.
Dal 1^ gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova Legge di Bilancio (art. 42 comma 4), che prevede un innalzamento del congedo paternità obbligatorio dagli attuali 5 a 7 giorni (da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio).
A differenza di quello obbligatorio il congedo facoltativo spetta invece per una sola giornata, previo accordo con la madre e in sostituzione della stessa.
Inoltre, sempre a differenza dell’obbligatorio, il congedo facoltativo spetta se la madre è:
– dipendente o iscritta alla Gestione separata
– assente dall’attività lavorativa