Rette e trasporti, possibile sconto del 19%

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L’iscrizione all’università assicura alcuni vantaggi fiscali ai contribuenti che sostengono sia spese strettamente legate al percorso di laurea sia alcuni costi correlati come, ad esempio, quelli relativi all’alloggio degli studenti fuori sede e ai trasporti.

Alle somme pagate per le tasse relative all’immatricolazione, l’iscrizione, il sostenimento degli esami di profitto e di laurea e per le spese sostenute per partecipare ai test di accesso ai corsi di laurea si applica una detrazione Irpef del 19%.

 

Rette e trasporti, possibile sconto del 19%

 

Altri costi, come ad esempio vitto, seminari, cancelleria, testi e materiale didattico, non sono detraibili, anche se idoneamente documentati, così come non fruiscono di sconti i contributi per il riconoscimento della laurea conseguita all’estero.

Se l’università è statale non è stabilito alcun limite di spesa, mentre per le università private il Miur approva entro il 31 dicembre di ogni anno un decreto contenente gli importi massimi su cui calcolare la detrazione, tenendo conto della collocazione geografica e dell’area disciplinare dei corsi.

Nell’articolo di pagina 37 sono riportati i limiti di detraibilità per il 2019 approvati dal Miur con decreto del 19 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2020.

Come si ottiene lo sconto

Lo sconto fiscale si ottiene attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi, modello Unico o 730.
I contribuenti che si avvalgono della precompilata troveranno le spese universitarie già inserite nell’apposito rigo del modello dichiarativo, in quanto tutte le università sono tenute a comunicare ogni anno all’agenzia delle Entrate gli importi pagati dagli studenti. Se lo studente è a carico di altri soggetti, ad esempio dei genitori, della detrazione possono usufruirne questi ultimi, ripartendo la spesa in base all’effettivo sostenimento e annotando sul documento la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50 per cento.

In caso di coniuge a carico dell’altro, quest’ultimo può detrarre l’intero importo.

Detrazioni per i fuori sede

Gli studenti fuori sede possono contare anche sulla detrazione Irpef, sempre nella misura del 19%, da calcolare sui canoni pagati in relazione a contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative e sui canoni relativi a contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998, anche a uso transitorio.

Per ottenere lo sconto fiscale, che non spetta in caso di subaffitto, è necessario che l’università sia ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza dello studente e appartenga a una provincia diversa. L’importo massimo su cui calcolare il 19% è pari a 2.633 euro annui e la detrazione può essere fruita anche se l’onere è sostenuto nell’interesse di familiari a carico.

Lo stesso importo costituisce il limite complessivo di spesa di cui può beneficiare ciascun contribuente, anche se si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio.

Sconti sui trasporti

Un’altra agevolazione fiscale che può interessare gli studenti universitari che si spostano frequentemente è legata all’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
L’acquisto di titoli di trasporto che consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato, infatti, garantisce una detrazione Irpef del 19% su un massimo di 250 euro.

Il servizio di trasporto deve essere reso da enti pubblici o da soggetti privati affidatari sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte dei soggetti pubblici, e può riguardare spostamenti all’interno di una regione o l’attraversamento di più regioni.
Se l’abbonamento è nominativo, sullo stesso devono essere indicati la durata e l’importo della spesa, e in caso di emissione o ricarica di un titolo di viaggio elettronico, è necessario disporre di idonea documentazione certificativa che contenga le indicazioni essenziali del servizio acquistato.

Per i titoli di viaggio non nominativi, oltre al titolo di viaggio è necessaria un’apposita autocertificazione resa dal fruitore dell’abbonamento.
Vale la pena ricordare che, come per gli altri oneri detraibili, non conta il periodo cui la spesa si riferisce, ma l’anno in cui la stessa è stata materialmente sostenuta. Si applica dunque il principio di cassa.

Pagamenti tracciabili

Occorre infine segnalare che dal primo gennaio di quest’anno, a seguito dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 679 e 680, della legge 160/2019), le detrazioni previste dall’articolo 15 del Tuir come quelle passate in rassegna in questo articolo, spettano a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili, vale a dire mediante versamenti bancari e postali, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

 

 


 

Fonte: Sole 24 ore