Bonus assunzioni 2026, domande all’INPS entro il 30 settembre

Comunicazione ENACBonus fiscali e crediti d'imposta

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Dal 20 maggio i datori di lavoro possono presentare domanda per i tre esoneri contributivi introdotti dal DL 62/2026, previsti per le assunzioni di:

  • Under 35 (109 milioni di € disponibili nel 2026);
  • Donne (26,5 milioni);
  • Lavoratori in aree ZES (26 milioni).

Lo fa sapere l’INPS, con  tre messaggi di istruzioni. Le domande saranno accolte fino a capienza delle risorse stanziate. Viene anche chiarita una modalità particolare per il soddisfacimento del requisito, indispensabile, del  “salario giusto”,  prevista dal decreto ma ancora in fase di definizione  in Parlamento.

Con il messaggio 2451 del 23 luglio INPS modifica la scadenza inizialmente comunicata, e annuncia che  ” in considerazione della manifestata esigenza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di consolidare definitivamente la spesa volta a finanziare le misure”,  la presentazione delle istanze di riconoscimento dei  bonus sarà consentita fino al 30 settembre 2026.

Di conseguenza, a decorrere dal 1° ottobre 2026 non sarà più possibile inviare nuove domande per assunzioni effettuate nell’arco temporale oggetto di incentivazione.

Patronato Enac sempre pronto – Immagine creata con A.I.

Istruzioni operative per i flussi Uniemens, ecco i codici

I tre messaggi del giorno 11 giugno forniscono le specifiche tecniche per esporre i bonus nella sezione del flusso Uniemens, a partire dalla competenza di luglio 2026.

I datori di lavoro autorizzati devono valorizzare l’elemento indicando il codice causale specifico per ciascun bonus:

  •  EG26 o EGZS per il Bonus Giovani;
  •  EZE1 per il Bonus ZES;
  • ED26 o EDZS per il Bonus Donne.

contestualmente al numero di protocollo della domanda telematica nell’elemento.

Per i periodi arretrati (da gennaio 2026 fino al mese precedente) va compilato anche l’elemento con la retribuzione imponibile del mese. Ricordiamo che il recupero degli arretrati è consentito esclusivamente nei flussi di luglio, agosto e settembre 2026,  compilando  la sezione per ciascun mese pregresso.

I dati confluiscono nel DM2013 “virtuale” con codici evento dedicati:

  • per il Bonus Giovani L645/L646;
  • per il Bonus ZES L637/L638;
  •  per il Bonus Donne L641/L642 (L643/L644 per la variante ZES).

Per i datori iscritti alla Gestione pubblica (sezione) si utilizzano invece i codici recupero numerici: 76 e 77 per il Bonus Giovani, 78 per il Bonus ZES, 74 e 75 per il Bonus Donne.

Per i datori agricoli (sezione) si applicano codici specifici :

  • U8/U9 e UA/UB per il Bonus Giovani;
  • ZR/ZU per il Bonus ZES;
  • DE/DF e DG/DH per il Bonus Donne.

I codici per gli arretrati sono utilizzabili solo nella competenza di luglio 2026 trasmessa entro il 3° periodo (1° agosto – 30 novembre 2026).

INPS ricorda infine che  i bonus non sono cumulabili con altri esoneri contributivi, quindi  il flusso Uniemens viene scartato automaticamente in caso di doppia agevolazione per lo stesso lavoratore.

Giovani lavoratrici in agricoltura – Immagine creata con A.I.

La condizione del “salario giusto”, la dichiarazione del direttore INPS

Il DL 62/2026 ha previsto che per accedere agli esoneri, il datore deve corrispondere un Trattamento Economico Complessivo (TEC) non inferiore a quello previsto dai CCNL leader del settore.

Nel corso dell’iter di conversione in legge  è stato inserito un emendamento che specifica meglio la composizione.

Secondo questa modifica il TEC  comprende:

  • Voci retributive fisse e continuative (dirette, indirette, differite);
  • Mensilità aggiuntive e indennità fisse;
  • Welfare contrattuale (solo quello previsto dal CCNL, non quello aziendale discrezionale).

Sono esclusi dal TEC: superminimi, trattamenti “ad personam” e premi variabili individuali.