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La tutela previdenziale connessa al lavoro non viene meno con lo stato di detenzione. Anche il detenuto che abbia svolto un’attività lavorativa alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria può accedere alla NASpI quando la cessazione del rapporto presenti carattere involontario e risultino soddisfatti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Con la circolare n. 74 del 16 luglio 2026, l’INPS ha fornito chiarimenti e istruzioni operative sull’erogazione dell’indennità di disoccupazione in favore dei detenuti che abbiano lavorato all’interno degli istituti penitenziari, recependo gli orientamenti consolidati della Corte di Cassazione.
La circolare assume particolare rilievo perché riconosce, in presenza di determinate condizioni, che il lavoro intramurario costituisce un ordinario rapporto di lavoro e che la sua cessazione può configurare una perdita involontaria dell’occupazione, con conseguente possibilità di accesso alla tutela previdenziale.

Lavoratori in carcere – Immagine creata con A.I.
Il quadro normativo
Il lavoro svolto dai detenuti all’interno degli istituti di pena è disciplinato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. L’attività lavorativa costituisce uno degli strumenti fondamentali del percorso di reinserimento sociale della persona detenuta. Per lungo tempo è rimasta controversa la possibilità di riconoscere la NASpI in relazione alla cessazione del lavoro intramurario. Il nodo principale riguardava la qualificazione dell’interruzione dell’attività come perdita involontaria dell’occupazione, requisito indispensabile ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
La circolare INPS n. 74 del 2026 interviene quindi per uniformare l’azione amministrativa dell’Istituto agli orientamenti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Quando la cessazione è considerata involontaria
L’INPS precisa che non tutte le interruzioni del lavoro svolto in carcere determinano automaticamente il diritto alla NASpI. È necessario verificare che la cessazione non dipenda da una scelta volontaria del lavoratore e che ricorra una delle fattispecie riconosciute dalla Corte di Cassazione. La valutazione deve comunque essere effettuata con riferimento al singolo caso, sulla base della documentazione rilasciata dall’Amministrazione penitenziaria e delle informazioni presenti nella posizione assicurativa del richiedente.
I requisiti per ottenere la NASpI
Il riconoscimento della natura involontaria della cessazione non comporta automaticamente l’erogazione della prestazione. Il detenuto lavoratore, o la persona nel frattempo scarcerata, deve possedere i requisiti generali stabiliti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. In particolare, devono risultare:
– lo stato di disoccupazione involontaria;
– almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
– gli ulteriori requisiti eventualmente applicabili in relazione alla specifica storia lavorativa e contributiva dell’interessato. La NASpI è infatti una prestazione collegata non soltanto alla cessazione involontaria del rapporto, ma anche alla contribuzione effettivamente accreditata in favore del lavoratore.
La presentazione della domanda
Nel caso del lavoro intramurario è essenziale individuare correttamente la data e la causale di cessazione, acquisendo la documentazione utile a dimostrare che l’interruzione è riconducibile a una delle fattispecie considerate involontarie dall’INPS.
Il ruolo del Patronato ENAC
In questo nuovo quadro interpretativo, il Patronato ENAC può svolgere una funzione decisiva nel rendere concretamente accessibile la tutela previdenziale riconosciuta ai detenuti lavoratori. La complessità della disciplina, le peculiarità del rapporto di lavoro intramurario e la necessità di coordinare le informazioni provenienti dall’Amministrazione penitenziaria con quelle presenti negli archivi contributivi dell’INPS possono infatti rendere difficoltosa la presentazione autonoma della domanda.
Il Patronato ENAC può assistere l’interessato e la sua famiglia nelle diverse fasi del procedimento, provvedendo in particolare a:
– ricostruire la posizione lavorativa e contributiva;
– verificare la presenza delle tredici settimane di contribuzione richieste;
– individuare correttamente la causa e la data di cessazione del rapporto;
– acquisire la documentazione rilasciata dall’istituto penitenziario;
– presentare telematicamente la domanda di NASpI entro il termine previsto;
– seguire l’istruttoria e verificare lo stato della pratica;

Indennità di disoccupazione anche per i detenuti – Immagine creata con A.I.
– esaminare eventuali richieste di integrazione, provvedimenti di reiezione o anomalie contributive;
– valutare la possibilità di presentare istanze di riesame o attivare gli ulteriori strumenti di tutela consentiti dall’ordinamento.
L’assistenza del Patronato assume un valore ancora maggiore quando la persona si trova tuttora in stato di detenzione, presenta difficoltà nell’accesso ai servizi digitali oppure non dispone di informazioni complete sulla propria posizione contributiva. Il Patronato ENAC può pertanto operare come punto di raccordo tra il detenuto, i familiari, l’Amministrazione penitenziaria e l’INPS, contribuendo a evitare che difficoltà burocratiche o informative impediscano l’esercizio di un diritto previdenziale riconosciuto dalla legge.
Una tutela che favorisce il reinserimento
La possibilità di accedere alla NASpI non rappresenta soltanto il riconoscimento di una prestazione economica, ma costituisce uno strumento di continuità sociale e di sostegno nella delicata fase di uscita dal carcere, di trasferimento o di accesso alle misure alternative. Il lavoro penitenziario deve produrre diritti previdenziali effettivi e concretamente esercitabili.
