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L’articolo 5, del Decreto Legge n. 2/2021, proroga, sino al 30 aprile 2021, i permessi di soggiorno in scadenza:
I permessi di soggiorno e i titoli di cui all’articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino alla cessazione alla medesima data.
Proroga permessi di soggiorno in scadenza
Sono prorogati fino al 30 aprile 2021:
• i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi;
• i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
• le autorizzazioni al soggiorno emesse dall’autorità di uno Stato membro dell’Unione europea e validi per il soggiorno in Italia (di cui all’articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998);
• i documenti di viaggio per i titolari dello status di rifugiato (di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);
• la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale (di cui all’articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998);
• la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare (di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998);
• la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari (di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998), tra cui dirigenti, personale altamente specializzato, ricerca, blue card, trasferimenti infra-societari.