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Ricongiungimento Familiare: la data a cui fare riferimento è quella della domanda
In tema di ricongiungimenti, la Corte di giustizia risponde, in primo luogo, che la data a cui occorre fare riferimento per determinare se si tratti di un «figlio minorenne» è quella in cui è presentata la domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare e non quella in cui le autorità competenti di tale Stato membro statuiscono su tale domanda, eventualmente dopo un ricorso avverso la decisione di rigetto della stessa (sentenze C-133/19, C-136/19 e C-137/19).
Figlio divenuto maggiorenne
La Corte risponde, in secondo luogo, che il ricorso avverso il rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare di un figlio minorenne non può essere dichiarata irricevibile per il solo motivo che il figlio è divenuto maggiorenne nelle more del procedimento giurisdizionale. Infatti, i ricorsi nazionali che consentono al soggiornante e ai suoi familiari di esercitare il loro diritto di contestare in sede giurisdizionale le decisioni di rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare devono essere effettivi e reali. Inoltre, il rigetto, in quanto irricevibile, di un ricorso non potrebbe essere fondato sull’affermazione che le persone interessate non vantano più un interesse a ottenere una decisione da parte del giudice adito.
Fonte: Il sole 24ore