Sanatoria 2020 – Conversione del permesso di soggiorno temporaneo

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Sanatoria 2020 – Conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha pubblicato la circolare n. 18 del 23 novembre 2020, nella quale, in riferimento alla procedura di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, fornisce le indicazioni operative relative alle modalità di rilascio della attestazione riguardante il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, come indicato dal comma 9, dell’articolo 12, del Decreto Interministeriale del 27 maggio 2020.

Sanatoria 2020 – Conversione del permesso di soggiorno temporaneo

La richiesta deve essere inviata via mail dallo straniero all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. Gli indirizzi mail istituzionali ai quali inviare la richiesta sono disponibili sul sito web dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

All’istanza dovrà essere allegato:

  • copia del permesso di soggiorno temporaneo rilasciato dalla Questura recante le indicazioni di cui alla citata circolare MI n. 40467/2020; in alternativa, ove quest’ultimo non sia stato ancora rilasciato, la copia della ricevuta di presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno rilasciata dagli Uffici Postali, contenente la dicitura EMERS.2020”;
  • contratto di lavoro subordinato (o copia della comunicazione UNILAV/Unimare) ovvero documentazione retributiva e previdenziale (es. prospetti paga, estratto conto contributivo, attestazione pagamento contributi lavoro domestico).

Ai fini del rilascio dell’attestazione, il controllo degli Ispettorati consisterà nella verifica, tramite accesso al Registro Imprese, della corrispondenza del Codice Ateco del datore di lavoro, come risultante dalla documentazione prodotta, rispetto ai settori indicati nel citato articolo 4 del D.I. ed individuati nell’elenco allegato al medesimo D.I.

Per i rapporti di lavoro domestico la verifica viene effettuata dall’Ispettorato territoriale tramite richiesta alla sede INPS competente.