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L’INPS fa il punto sull’erogazione dell’Assegno Unico e universale per i figli a carico ai percettori del Reddito di Cittadinanza: con la nuova circolare n.53 del 29/04/2022 elenca i requisiti, i beneficiari, le maggiorazioni, gli importi, le modalità di accredito dell’integrazione Rdc/AU e la decorrenza della prestazione. Vi informiamo sulle novità più corpose riguardanti l’Assegno Unico e universale per i figli a carico ai percettori del Reddito di Cittadinanza.
Assegno Unico e Reddito di Cittadinanza
Dal 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) è il nuovo beneficio economico erogato ogni mese ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ogni anno e il mese di febbraio dell’anno successivo. L’importo spettante varia in base al reddito e all’ ISEE al momento della domanda. I nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza ricevano invece l’Assegno unico in automatico, integrato con RdC in forma di quota supplementare, senza bisogno di presentare domanda.
L’individuazione dei figli che rientrano nell’AU è effettuata in base a quanto contenuto nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, considerando gli indicatori ISEE ordinario, corrente e minorenni. L’Istituto effettuerà i controlli attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate con quelle presso gli uffici anagrafici dei Comuni e con ogni altra informazione utile per individuare omissioni o dichiarazioni mendaci.
Modalità di erogazione e decorrenza della prestazione
L’integrazione Rdc/AU è corrisposta mensilmente per un importo calcolato in base al numero di figli a carico presenti nel nucleo, secondo le modalità di seguito illustrate.
In considerazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021, il diritto alla fruizione dell’assegno unico e universale, come integrazione Rdc/AU, decorre a partire dal mese di marzo 2022, con erogazione del pagamento dal mese di aprile 2022. Tale decorrenza dei pagamenti, con le relative maggiorazioni, sarà assicurata ai nuclei familiari le cui informazioni sono già in possesso dell’Istituto in quanto contenute nella domanda presentata per l’accesso al Rdc o desumibili dalle banche dati a disposizione.
Per i restanti nuclei familiari, il pagamento dell’integrazione Rdc/AU avverrà in seguito alla trasmissione delle informazioni necessarie tramite il predetto modello “Rdc-Com/AU”.
Al riguardo, si specifica che gli importi a titolo di integrazione Rdc/AU saranno corrisposti il mese successivo a quello di liquidazione della rata del Rdc, in modo da consentire all’Istituto di:
• verificare la sussistenza del diritto alla prestazione del Rdc per ogni mese di decorrenza dell’integrazione Rdc/AU;
• effettuare la determinazione dell’importo spettante ai nuclei familiari, sottraendo dall’importo teorico spettante a titolo di assegno unico e universale la quota mensile di Rdc relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019.
L’integrazione Rdc/AU di competenza marzo 2022 sarà quindi determinata con riferimento alla quota Rdc relativa ai figli a carico, spettante sulla base dell’importo della mensilità del Rdc di marzo 2022, ma sarà liquidata nel mese di aprile.
Inoltre, si precisa che, limitatamente ai soli accrediti riguardanti l’integrazione Rdc/AU, potrà essere superato il limite di prelievo mensile previsto dall’articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019, pari a 100 euro mensili per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del medesimo decreto-legge, posto, in ogni caso, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio. Pertanto, il prelievo di tali somme non potrà comunque superare il limite giornaliero di 600 euro, previsto per tutte le Carte “PostePay”.
Gli esiti delle integrazioni Rdc/AU saranno consultabili sul sito www.inps.it, nell’ambito della procedura “Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza” nella sezione “Lista domande ed esiti”, all’interno del dettaglio degli esiti delle singole domande interessate.
Decadenza, revoca, riesame, termine e sospensione del Rdc
Tenuto conto che per i beneficiari del Rdc l’assegno unico e universale è corrisposto congiuntamente al Rdc, la revoca o la decadenza del Rdc comportano l’interruzione del riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU sulla medesima Carta Rdc.
In tale ipotesi, tuttavia, ove continui a sussistere il diritto alla percezione dell’assegno unico e universale, gli aventi titolo dovranno presentare apposita domanda, con decorrenza dalla mensilità successiva alla cessazione del Rdc.
Al fine di assicurare la coincidenza degli importi spettanti a titolo di assegno unico e universale con quanto effettivamente erogato e spettante nell’intero anno di competenza (ad esempio, nel caso di prestazioni di Rdc integrate con l’assegno unico e universale revocate o poste in decadenza sanzionatoria in prima istanza e successivamente riesaminate), sarà effettuato un conguaglio a consuntivo, finalizzato a riconoscere le mensilità di assegno unico e universale non fruite né in forma di integrazione con Rdc né autonomamente a seguito di domanda o, al contrario, a recuperare eventuali indebiti per le stesse mensilità.
Il conguaglio verrà effettuato, in via automatizzata, al termine di ogni anno di competenza dell’assegno unico e universale (febbraio), sulla base di quanto effettivamente erogato al nucleo familiare, secondo il principio di cassa.
Qualora la prestazione di Rdc soggetta a integrazione Rdc/AU raggiunga lo stato “terminata”, il genitore o altro esercente la patria potestà che mantenga il diritto all’assegno unico e universale dovrà presentare la relativa domanda, entro la fine dello stesso mese di cessazione del Rdc, anche in caso di successiva domanda di rinnovo del Rdc.
In ogni caso, anche per tale fattispecie, sarà realizzato un conguaglio a consuntivo in relazione all’effettiva erogazione dei pagamenti a titolo di assegno unico e universale, fino al mese di febbraio di ciascun anno.
La sospensione del pagamento del Rdc (ad esempio, per DSU non presentata o in caso di sospensione dell’istruttoria per controlli sulla residenza e sui requisiti anagrafici) determinerà anche la sospensione dell’integrazione Rdc/AU.
In caso di riattivazione del Rdc, al termine del periodo di sospensione, sarà parimenti riattivata l’integrazione Rdc/AU e i ratei non corrisposti verranno liquidati a titolo di arretrati congiuntamente alla prestazione base del Rdc.