Certificazione Unica 2021

ENACLavoro e Salute

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L’Istituto, come ogni anno, ha predisposto, in conformità al Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021, prot. n. 13088/2021, la Certificazione Unica sintetica (CUS) da rilasciare ai propri sostituiti e la Certificazione Unica ordinaria (CUO) da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate anche al fine di predisporre la dichiarazione precompilata. Si illustrano di seguito le attività svolte dall’Istituto.

Conguaglio fiscale 2020

Come indicato in premessa, l’Istituto in qualità di sostituto d’imposta:

effettua il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno d’imposta 2020, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
determina, sul reddito prodotto nell’anno d’imposta di riferimento (2020), le addizionali regionale e comunale, a saldo e in acconto, i cui importi sono trattenuti in forma rateale sui pagamenti delle singole prestazioni, a partire dal mese di gennaio (per l’addizionale comunale in acconto a partire dal mese di marzo) e fino al mese di novembre dell’anno successivo (2021).

In riferimento ai redditi di pensione non superiori a 18.000,00 euro, come previsto dalla normativa vigente, le imposte determinate e dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100,00 euro, sono prelevate in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

Termini e modalità di rilascio

Termini e modalità di rilascio della Certificazione Unica ai contribuenti e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate

L’Istituto rende disponibile la Certificazione Unica ai percipienti in modalità telematica, ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

A partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2020, l’articolo 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha unificato alla data del 16 marzo di ogni anno, sia il termine di rilascio della CUS ai sostituiti sia quello di trasmissione telematica della CUO all’Agenzia delle Entrate. Pertanto, a partire dal 16 marzo 2021, la Certificazione Unica 2021 è resa disponibile all’utenza tramite i consueti canali, come illustrato nei successivi paragrafi e sarà contestualmente trasmessa all’Agenzia delle Entrate anche ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

Rettifica della Certificazione Unica

Tenuto conto che le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica prevedono espressamente che, qualora il contribuente rilevi errori o informazioni non corrette nella medesima Certificazione Unica, il medesimo è tenuto a rivolgersi al proprio sostituto d’imposta che procederà alla correzione dei dati, a partire dal 29 marzo 2021, l’Istituto consentirà alle Strutture territoriali, laddove necessario, di procedere alla rettifica della Certificazione Unica, già trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate il 16 marzo 2021. La rettifica può produrre la rideterminazione anche del conguaglio fiscale in capo al contribuente.

L’avvenuta rettifica della Certificazione Unica viene resa nota all’interessato mediante comunicazione inviata dall’Istituto con il canale postale o via Posta Elettronica Certificata (PEC), in aggiunta alle notifiche telematiche inviate sul “Cassetto fiscale” del cittadino sul portale internet dell’Istituto (www.inps.it).

La nuova Certificazione Unica, rilasciata nella prevista modalità telematica, evidenzierà tra le annotazioni che il contribuente, qualora si avvalga della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall’ultima Certificazione Unica.

Spedizione della Certificazione Unica

Spedizione della Certificazione Unica attraverso Posta Elettronica Certificata e mediante Posta Elettronica Ordinaria

I soggetti titolari di utenza PEC possono richiedere la trasmissione in formato elettronico della Certificazione Unica 2021 al seguente indirizzo: richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it.

La richiesta deve essere corredata di copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. Conseguentemente, la Certificazione Unica sarà recapitata alla casella PEC utilizzata dal richiedente.

I titolari di pensione che effettuano l’accesso all’area “MyINPS” – esclusivamente mediante SPID, CIE o CNS – troveranno nella propria area riservata un avviso con le indicazioni utili per ricevere la Certificazione Unica via mail o PEC.