FAQ – emersione dei rapporti di lavoro

ENACLavoro e Salute

Legge 104 1992

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Ecco le risposte alle FAQ (Frequently asked questions) sull’emersione dei rapporti di lavoro

 

 

Chi può presentare domanda di regolarizzazione?

 

La domanda può essere presentata dal datore di lavoro che intende concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani, comunitari o con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.

In particolare può presentare la domanda il datore di lavoro:

italiano;
comunitario;
extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
extracomunitario titolare di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario;
extracomunitario titolare di carta permanente di soggiorno per familiare di cittadino comunitario.

FAQ – emersione dei rapporti di lavoro

 

Chi può essere regolarizzato?

 

La domanda di regolarizzazione può essere presentata solo nei confronti di lavoratori stranieri presenti prima dell’8 marzo 2020 in Italia senza essersi mai allontanati dal territorio nazionale. Tali cittadini stranieri devono:

essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
o aver soggiornato in Italia prima della data suddetta, in forza della dichiarazione di presenza resa al momento dell’ingresso in Italia all’Autorità di frontiera esterna, ovvero, in caso di provenienza da Paesi dell’area Schenghen, entro otto giorni dall’ingresso presso la Questura della provincia in cui si trova, ai sensi della legge 28 maggio 2007 n. 68;
o documentare la propria presenza con attestazioni di data certa rilasciate da organismi pubblici, intesi come soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico. Questa documentazione, che il lavoratore dovrà esibire quando verrà convocato dallo Sportello Unico, potrebbe, a titolo meramente esemplificativo, essere costituita da: certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/ o di ricovero autorizzati anche religiosi, le attestazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia.
 

È possibile regolarizzare un cittadino comunitario?

 

Si, ma la procedura riguarda la sola dichiarazione di sussistenza di un lavoro irregolare, tuttora in corso, e si svolge presso l’INPS.

 

 

Il datore di un lavoratore domestico di sostegno al bisogno familiare deve essere necessariamente una persona fisica?

 

Il datore di lavoro nel settore domestico è di regola una persona fisica ma, in alcuni particolari casi, anche persone giuridiche quali le comunità stabili, senza fini di lucro, che sostituiscono sotto il profilo morale ed organizzativo le famiglie di coloro che ne fanno parte. Ad esse è riconosciuta la possibilità di assumere un lavoratore domestico, in quanto le sue prestazioni sono destinate a rispondere alle consuete esigenze di servizi domestici, caratteristiche della vita familiare. Pertanto, sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica:

le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari)[mod. comunità religiose];
le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi; [mod. convivenze militari];
le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti;[mod. comunità di recupero e/o assistenza disabili];
le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri;[mod. comunità di recupero e/o assistenza disabili];
le comunità focolari; le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano [mod. comunità focolari].
In tal caso il reddito del datore di lavoro, persona giuridica, non dovrà comunque essere inferiore ai 30.000 euro annui e per l’istanza dovrà essere utilizzato il modello EM-DOM_2020.

 

 

 

La norma dispone che la dichiarazione di regolarizzazione è presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore. Ciò posto, avuto riguardo alla scadenza temporale  di pagamento,  tale  contributo  deve   essere   versato   prima della presentazione della domanda di regolarizzazione ovvero essere versato entro e non oltre il 15 agosto 2020 (termine ultimo per la presentazione della domanda di regolarizzazione)?

 

Il versamento del  contributo  forfettario  di  500  euro  per  ciascun  lavoratore  deve essere effettuato prima della presentazione della domanda, utilizzando il “modello F24 con elementi identificativi”, reperibile presso gli uffici postali, gli sportelli bancari e disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul sito del ministero dell’interno.

Il codice tributo da indicare nel “modello F24 con elementi identificativi” è “REDT”; nello stesso modello F24, per ciascun lavoratore,  nel  campo “elementi identificativi” deve essere indicato anche il  codice  fiscale, ovvero, in mancanza, il numero del passaporto  o  di  altro  documento  equipollente del lavoratore quali ad esempio lasciapassare comunitario, lasciapassare frontiera, titolo di viaggio per stranieri, titolo di viaggio per apolidi, titolo di viaggio rifugiati politici, attestazioni di identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica in Italia dal Paese di origine.

Infine, nel modello F24 deve essere indicato, come “anno di riferimento”, il valore “2020”.

 

 

 

Sempre con riferimento al contributo forfettario, il mancato, insufficiente ovvero tardivo pagamento di esso è da ritenersi una causa ostativa, ai fini del prosieguo  amministrativo della domanda   di regolarizzazione, in quanto considerato un requisito a pena di inammissibilità?

 

Il mancato pagamento del contributo forfettario determina l’inammissibilità della domanda.

 

 

Oltre al contributo forfettario di 500 euro è necessario procedere ad altri pagamenti?

 

Solo nel caso di dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare al contributo forfettario di 500 euro da pagarsi prima della presentazione della domanda, deve aggiungersi il pagamento delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, il cui importo verrà fissato da un decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ad oggi non ancora adottato.

Tale versamento può essere effettuato anche dopo la presentazione della domanda, ma prima della convocazione delle parti presso lo Sportello unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al momento della convocazione le ricevute di entrambi i pagamenti dovranno essere esibite dal datore di lavoro.

 

 

Quale reddito occorre prendere in considerazione?

 

I requisiti reddituali per poter accedere alla procedura di regolarizzazione 2020 nei settori dell’agricoltura, dell’allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse consistono nel possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000 euro annui. Qualora venga presentata una dichiarazione di regolarizzazione da un medesimo datore di lavoro per più lavoratori, la congruità della capacità economica del datore di lavoro, rapportata al numero di richieste, è rimessa alla valutazione, sotto il profilo della sussistenza del requisito reddituale, dell’ Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (es: assegno di invalidità). Tale reddito dovrà comunque essere certificato. Per l’imprenditore agricolo (anche nelle ipotesi di datori di lavoro domestico titolari di reddito agricolo) è possibile fare riferimento non esclusivamente al reddito agrario, ma ad indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.

In caso di regolarizzazione di un lavoratore straniero addetto all’assistenza alla persona o al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro, persona giuridica, non può essere inferiore a 30.000 euro annui.

Se invece il datore di lavoro è una persona fisica, il reddito imponibile non può essere inferiore a 20.000 euro annui. Nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga autonomamente tale soglia di reddito, questo potrà essere integrato dal reddito percepito da altro soggetto del nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. In tal caso la soglia di reddito si eleva a 27.000 euro. Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.

 

 

Una persona anziana che vive sola e non ha reddito sufficiente può regolarizzare chi l’assiste?

 

Per regolarizzare le badanti non occorre dimostrare il possesso di un reddito ma solo esibire, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza dovuta a patologie o handicap.

Quindi, prima di presentare l’istanza, il datore di lavoro deve già essere in possesso della suddetta certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, che attesti la limitazione dell’autosufficienza. La data e gli estremi del certificato medico dovranno essere inseriti nella domanda.

 

 

E’ possibile regolarizzare una badante che assiste un familiare che vive in una città diversa dal richiedente? Chi può fare la domanda? Chi deve dimostrare i redditi?

 

La domanda è telematica e viene inoltrata automaticamente allo Sportello competente in base alla provincia ove la badante lavora, pertanto può essere inoltrata anche da un’altra città. Se il datore di lavoro è la persona assistita, è sufficiente produrre il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza e non occorre dimostrare il possesso di un reddito minimo. Se invece il datore di lavoro è un familiare della persona assistita, è necessario dimostrare il reddito.

 

 

Un avvocato, munito di mandato professionale conferito dal datore di lavoro, può trasmettere con il proprio SPID l’istanza in nome e per conto del datore di lavoro?

 

Chiunque, munito di SPID personale, non solo un professionista, può registrarsi sul sistema ed inviare le domande in nome e per conto di datori di lavoro diversi da se stesso, purché munito di apposita delega in tal senso. Tale delega dovrà essere esibita allo Sportello Unico.

 

 

Quali cittadini stranieri possono beneficiare della procedura prevista dal comma 1 dell’art.103 del DL 34/2020, sia in caso di regolarizzazione da lavoro irregolare che in caso di nuova costituzione di un rapporto di lavoro?

 

Il datore di lavoro può presentare istanza di regolarizzazione a favore di un cittadino straniero presente sul territorio nazionale, prima dell’8 marzo. Rientrano perciò in tali categorie anche i richiedenti protezione internazionale (a prescindere da quando hanno presentato istanza), i denegati ricorrenti, gli irregolari, i possessori di permesso di soggiorno valido, gli stranieri oggetto di provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull’ingresso ed il soggiorno (eccetto quelli previsti dal comma 10, lettera a) dell’art.103), i titolari di permesso di soggiorno non convertibile in permesso di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo studio, turismo, cure mediche, motivi religiosi, protezione speciale….).

 

 

Uno straniero – che abbia presentato richiesta di protezione internazionale – per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro, a seguito della procedura di regolarizzazione, deve rinunciare alla richiesta presentata?

 

Per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro a seguito della procedura di regolarizzazione, il cittadino straniero non è tenuto a rinunciare alla richiesta di protezione internazionale. Nel caso in cui, dopo l’ottenimento del permesso di soggiorno, il lavoratore si veda riconosciuta anche la protezione internazionale dovrà optare per uno dei due titoli.

 

 

Un lavoratore, dopo aver ottenuto, a seguito della regolarizzazione, il permesso di soggiorno, può essere impiegato solo nei settori indicati all’art.103, comma 3, del Decreto-legge 34/2020?

 

Il permesso di soggiorno per lavoro ottenuto a seguito della procedura di regolarizzazione consente al lavoratore di poter svolgere, in seguito, qualsiasi attività lavorativa.

 

 

E’ possibile presentare domanda di regolarizzazione in caso di lavoratore con documento d’identità o passaporto scaduto o in possesso di attestato di identità rilasciato dalla rappresentanza diplomatica dello straniero?

 

Sì, la domanda può essere presentata anche indicando gli estremi del documento scaduto, dell’attestato di identità o del permesso di soggiorno scaduto ma, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il lavoratore dovrà essere dotato di un documento d’identità o equipollente in corso di validità, da esibire insieme al documento indicato nell’istanza.

Nel caso in cui il lavoratore non possa indicare gli estremi di uno dei documenti sopra richiamati, possono essere utilizzati il numero e la data della ricevuta dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno, emessa dalla Questura competente.

 

 

E’ possibile procedere alla sottoscrizione del contratto di lavoro nel caso in cui il lavoratore non sia ancora in possesso di un documento di identità in corso di validità?

 

Nell’ipotesi in cui il cittadino straniero non fosse ancora in possesso di un documento di identità al momento della convocazione per la stipula di un contratto di soggiorno, la stessa può essere differita per un periodo congruo ad integrare la documentazione mancante.

 

 

Le attestazioni costituite da documentazione rilasciata da organismi pubblici sono una delle modalità con cui provare la presenza del cittadino straniero in Italia in data anteriore all’8 marzo 2020. Quali sono gli organismi pubblici e quali le documentazioni?

 

Si intendono per organismi pubblici i soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico. A titolo esemplificativo, consentono di dimostrare la presenza nel territorio nazionale le seguenti documentazioni: certificazione medica proveniente da struttura pubblica o convenzionata, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative di mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A. al soggetto interessato (es. apertura libretti di risparmio, richiesta di rilascio Postepay), ricevute nominative di invio o ricevimento di denaro effettuato attraverso istituti bancari e/o agenzie di Money transfer, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/o ricovero autorizzati anche religiosi, attestazioni ricevute da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, i biglietti di vettori aerei e marittimi nominativi utilizzati per l’ingresso nello Stato, anche nel caso in cui il vettore abbia coperto tratte infra Schengen.

 

 

Per la determinazione del reddito imponibile del datore di lavoro possono essere ricomprese anche altre fonti non soggette alla dichiarazione dei redditi?

 

Sì. Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CUD (es: assegno di invalidità). Tale reddito dovrà comunque essere certificato.