Indicazioni sul rapporto tra cassa integrazione e congedo maternità e parentale

ENACLavoro e Salute

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Indicazioni sul rapporto tra cassa integrazione e congedo maternità e parentale nell’emergenza Covid 19

In questa emergenza epidemiologica unica, molti lavoratori sono coinvolti da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Vediamo in questa sede il rapporto tra cassa integrazione e congedo di maternità/parentale. Il congedo di maternità (astensione obbligatoria) prevale sempre sull’integrazione salariale.

Indicazioni sul rapporto tra cassa integrazione e congedo maternità e parentale

Il comma 6 dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce poi che “nel caso invece in cui la lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all’inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all’indennità giornaliera di maternità”.

L’indennità di maternità (pari al 80% della retribuzione media giornaliera) è ovviamente più favorevole rispetto al trattamento di integrazione salariale, prevedendo anche l’eventuale integrazione a carico del datore di lavoro, contemplata da molti contratti collettivi.

Al termine del periodo di astensione obbligatoria, se l’attività aziendale è ancora sospesa, la lavoratrice sarà interessata dal trattamento di integrazione salariale.

Per quanto riguarda, invece, il congedo parentale (ex astensione facoltativa), è appannaggio del lavoratore, anche dopo la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, la decisione di usufruire o meno dell’astensione.

Nel caso in cui il lavoratore decida di avvalersi dell’astensione avrà diritto alla relativa indennità (30% della retribuzione media giornaliera, esclusi i ratei delle mensilità aggiuntive), senza la possibilità di cumulo con il trattamento di integrazione salariale.

Nel caso i cui il lavoratore o la lavoratrice stiano già usufruendo del congedo parentale al momento in cui inizia la sospensione per CIG, gli stessi potranno interrompere il congedo a favore dell’integrazione salariale, certamente più conveniente sotto il profilo economico.

Covid 19: congedo maternità e parentale

Se la lavoratrice rinuncia al congedo parentale a favore di strumenti alternativi (per esempio voucher baby-sitting), i contributi previsti da tali strumenti alternativi sono cumulabili con l’integrazione salariale a carico dell’Inps.
In merito al rapporto tra cassa integrazione e permessi per allattamento, va anzitutto precisato che per avere diritto a tali permessi occorre che nella giornata vi sia prestazione lavorativa.

I permessi spettano solo in caso di riduzione di orario qualora coincidano con le ore di attività lavorativa; in caso di sospensione a zero ore, invece, prevale il trattamento di integrazione salariale.

Pertanto, in caso di riduzione di orario di lavoro se le ore di allattamento ricadono durante le ore non richieste in riduzione, spetta il trattamento per allattamento. Se le ore di allattamento ricadono durante la sospensione spetta, invece, l’integrazione salariale.