INPS: chiarimenti in materia di proroga della NASpI e DIS-COLL

ENACLavoro e Salute

Condividi questa notizia

Con la circolare INPS n. 111 del 29 settembre 2020 l’Istituto fornisce le istruzioni amministrative in materia di proroga delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché in materia risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all’indennità NASpI, di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020.

Proroga delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

L’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevede che le indennità didisoccupazione NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno di scadenza.

La circolare fornisce le specifiche per la proroga dell’indennità di disoccupazione.

I lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali e che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, ad allegare l’accordo collettivo aziendale e la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo, al fine di potere accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.

Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all’indennità NASpI

Il richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020 dispone altresì che la suddetta proroga delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL è subordinata alla presenza delle condizioni di cui all’articolo 92 del decreto-legge 19 marzo 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito, anche decreto Rilancio Italia).

Pertanto, in ragione di tale previsione, per l’accesso alla proroga delle indennità NASpI e DISCOLL il percettore non deve essere beneficiario:

  • delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito, anche decreto Cura Italia);
  • delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020;
  • dell’indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

In analogia a quanto disposto dall’articolo 92 del decreto Rilancio Italia – che ha espressamente previsto che la proroga NASpI e DIS-COLL è incompatibile con le indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia – anche le indennità onnicomprensive e l’indennità a favore dei lavoratori marittimi introdotte dal decreto-legge n. 104 del 2020 a favore di alcune categorie di lavoratori, nonché l’indennità a favore dei pescatori autonomi di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio Italia sono incompatibili, unitamente alle indennità di cui all’elenco sopra riportato, con la proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL, di cui al citato articolo 5 del decreto in argomento.