INPS chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del congedo COVID-19

ENACLavoro e Salute

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INPS chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del congedo COVID-19. Va chiarito che il congedo COVID-19 :

A.    è pari a 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio) ;

B.     può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (per coppia) di 15 giorn;.

C.      il periodo di congedo COVID-19 può essere richiesto anche per singole giornate (non ad ore), con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, giorni di permesso 104, ecc.).

D.    è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare il genitore non richiedente, iscritto nello stesso stato di famiglia, non sia:

‐ beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;

‐ disoccupato o non lavoratore

E.  potrà essere fruito dal genitore, qualora esso sia separato o divorziato, a prescindere dalla causale  assenza dell’altro genitore.

INPS chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del congedo COVID-19

L’INPS, con il messaggio n. 1621 chiarisce che:

1.     per quei genitori che non hanno fruito del congedo COVID dal 5 marzo ma che hanno utilizzato altre forme di astensione dal lavoro (ad esempio, ferie e/o permessi) a presentare la domanda di congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale nel suddetto periodo (massimo 15 giorni). Questo  significa che l’Istituto permette di poter rivedere quanto le parti (azienda e lavoratore) avevano previsto e cristallizzato in un periodo di paga anteriore rispetto a quello attuale. Infatti, dando la possibilità al lavoratore di intervenire sul mese di marzo, recuperando giorni di ferie e permessi in luogo di giorni di congedo COVID-19, impone al datore di lavoro di rivedere quanto specificato nel LUL relativamente ai giustificativi presenti nei giorni del mese.

2.     rispetto a istituti contrattuali specifici il congedo COVID-19 è compatibile nei seguenti casi:

3.     i termini della cumulabilità tra il congedo COVID-19 per figli con disabilità e l’estensione del permesso cd. legge 104. Quest’ultima disposizione prevede una estensione di 12 giorni dei permessi 104 per lavoratori disabili  e per l’assistenza a figli disabili.

INPS, ulteriori chiarimenti

L’Istituto evidenzia la possibilità di cumulare, nell’arco dello stesso mese, il congedo COVID-19 con i permessi 104, così come implementati dall’articolo 24  (12 giorni da consumarsi nei mesi di marzo e aprile 2020), anche se fruiti per lo stesso figlio.

Analogamente, vista la natura emergenziale della tutela in capo ai lavoratori/genitori di figli con disabilità, l’INPS permette il cumulo, nell’arco dello stesso mese del congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale previsto per chi ha figli disabili fino ai 12 anni di età e con il congedo straordinario fruito anche per lo stesso figlio.

L’INPS ricorda che nel caso in cui il lavoratore/genitore si trovi in CIG/FIS con sospensione a zero ore, le 12 giornate di permesso cd. 104 non vengono riconosciute , ma qualora questa  sia, invece, con riduzione di orario, le 12 giornate possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, secondo le regole del part-time verticale.

Congedo COVID-19 – prorogata la fruizione sino al 3 maggio 2020

L’Inps infine su questa materia ha emanato il messaggio n. 1648 del 16 aprile 2020, con il quale comunica che, in virtù della proroga del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono prorogati fino al 3 maggio 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo COVID-19.


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