Lavoro: smart working senza bonus 100 euro

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Bonus 100 euro. Con la circolare n. 8/2020 arrivano all’ultimo momento le istruzioni delle Entrate per l’erogazione nella busta paga di aprile del premio ai dipendenti che nel mese di marzo hanno reso la prestazione presso la sede di lavoro. Tanto che la stessa Agenzia lascia aperta la possibilità di pagarlo anche nei mesi successivi.

Lavoro: smart working senza bonus 100 euro

La circolare chiarisce che la ratio della norma vuole riconoscere un premio a quei dipendenti che hanno continuato a lavorare all’interno dell’amministrazione senza poter beneficiare del lavoro agile.

In primo luogo i giorni di servizio per i quali viene riconosciuto il premio devono essere calcolati come rapporto tra le ore effettivamente lavorate in sede e le ore lavorabili contrattualmente. Mentre la norma fa riferimento solo ai giorni
Inoltre viene specificato che né al numeratore né al denominatore devono essere considerati i giorni di assenza, da quantificare in ore, per ferie, malattie e aspettative non retribuite.

In particolare, non dovrebbero rilevare il bonus i nuovi congedi Covid e l’estensione dei giorni di permesso previsti dalla legge 104/1992 introdotti dal decreto Cura Italia. Ma in questa linea si dovrebbero annoverare anche gli altri istituti ordinari quali i permessi, il recupero flessibilità e banca delle ore, i congedi parentali eccetera. Al contrario sembrano irrilevanti le ore di lavoro straordinario.

Non spetta il premio di 100 euro per i dipendenti in smart working, mentre sono ammessi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa, anche in modalità part time, anche se in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa, purché riconducibili alla sede ordinaria di lavoro o luoghi di tradizionale prestazione lavorativa.

L’incentivo è riconosciuto in via automatica dai sostituti (privati e pubblici) fino dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, ma è comunque possibile procedere entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine 2020.

Buono 100 euro, il limite di reddito

Ai fini della verifica del limite di 40mila euro deve essere considerato esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o a imposta sostitutiva (premi risultato). Confermati i chiarimenti della circolare 28/E/2016 in materia di tassazione dei premi e di distinzione rispetto al reddito complessivo. Il datore di lavoro per i nuovi assunti, se non ha rilasciato la «Cu» 2020 comprensiva dell’intero ammontare dei redditi di lavoro dipendente, dovrà richiedere al lavoratore un’autodichiarazione (articoli 46 e 47 Dpr 445/00) di attestazione e verifica del reddito conseguito nel 2019. Passa quindi la linea interpretativa per cui il valore dei 40mila euro resta limitato alle componenti il reddito di lavoro dipendente (articolo 49 del Tuir), sottoposte a ritenuta alla fonte (articoli 23 e 29 del Dpr 600/73) e non tiene conto di eventuali altri redditi assimilati anche se desumibili dalla «Cu» 2020.