Min.Lavoro: quote di ingresso tirocini formativi e corsi formazione – 2020/2022

ENACLavoro e Salute

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Interno ed il Ministero degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 31 agosto 2020, il Decreto 9 luglio 2020, con la determinazione  del contingente triennale 2020/2022 per l’ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini.

 

I limiti di accesso sono i seguenti:

 

7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a ventiquattro mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell’Intesa tra Stato e regioni del 20 marzo 2008;

7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

 

 


 

Min.Lavoro: quote di ingresso tirocini formativi e corsi formazione – 2020/2022

 

 

 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

 IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

e con

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell’immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero»;

  Visto in particolare, l’art. 27, comma 1, del  decreto  legislativo

n. 286 del 1998, che, tra i casi particolari di ingresso dall’estero,

alla lettera f), prevede l’ingresso di  persone  che,  autorizzate  a

soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano  periodi

temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani;

  Visto l’art. 39-bis, comma 1, del decreto legislativo  n.  286  del

1998, che, alla lettera b), n. 1), consente l’ingresso e il soggiorno

per motivi di studio dei cittadini stranieri  ammessi  a  frequentare

corsi di formazione professionale e  tirocini  formativi  nell’ambito

del contingente triennale stabilito  con  decreto  del  Ministro  del

lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  i  Ministri

dell’interno   e   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione

internazionale, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,

di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.

394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione  del  testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell’immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1,  comma

6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»,  come  modificato

dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.  334,

recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del

Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  in  materia  di

immigrazione»;

  Visto, in particolare, l’art. 40, comma 9, lettera a), del  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  n.  394  del  1999  e  successive

modificazioni, che prevede che gli stranieri possono fare ingresso in

Italia, per finalita’  formativa,  per  lo  svolgimento  di  tirocini

funzionali  al   completamento   di   un   percorso   di   formazione

professionale;

  Visto l’art. 44-bis, comma 5,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 394 del 1999 e successive  modificazioni,  che  prevede

che gli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio

del visto di studio, che intendono frequentare  corsi  di  formazione

professionale, organizzati da enti di formazione  accreditati  ovvero

che intendono svolgere i tirocini formativi di cui all’art. 40, comma

9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del

1999 possono essere autorizzati all’ingresso nel territorio nazionale

nei limiti di un contingente annuale;

  Visto  l’art.  9,  comma  8,  del  decreto-legge 28  agosto   2013,

n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,

che ha modificato la determinazione  del  contingente  da  annuale  a

triennale, da emanarsi, entro il 30 giugno, con decreto del  Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro

dell’interno e del Ministro degli affari esteri e della  cooperazione

internazionale, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra

lo Stato, le regioni  e  le  Province  autonome  di  cui  al  decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni;

  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro  degli  affari

esteri e della cooperazione internazionale del 24 luglio 2017, che ha

determinato il contingente triennale 2017/2019 fissando nel numero di

7.500 gli ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui

all’art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica

n. 394 del 1999 e successive modificazioni e, nel numero di 7.500 gli

ingressi per stranieri chiamati a svolgere i  tirocini  formativi  di

cui all’art. 40, comma 9, lettera  a),  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica n. 394 del 1999 e successive modificazioni;

  Viste le linee guida in materia di tirocini per  persone  straniere

residenti all’estero  adottate  con  Accordo  tra  Stato,  regioni  e

Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014;

  Considerato che, dal numero  dei  visti  di  ingresso  per  studio,

tirocinio e formazione rilasciati dal Ministero degli affari esteri e

della cooperazione internazionale, l’utilizzo  del  contingente,  nel

triennio 2017/2019, risulta ridotto rispetto alla disponibilita’, con

un impiego complessivo di 4.913 quote su un totale di 15.000 quote;

  Considerata l’opportunita’ di mantenere  invariato,  nonostante  il

sottoutilizzo, il contingente per il prossimo triennio 2020/2022, per

futuri accordi di collaborazione con paesi terzi  per  l’ingresso  di

cittadini per lo svolgimento di tirocini;

  Considerato altresi’ che si tratta di una  programmazione  su  base

triennale, che avviene in un contesto di blocco di quote di ingresso,

e che le tipologie di ingresso considerate, al termine del periodo di

formazione o tirocinio, sono convertibili in  permessi  di  soggiorno

per  motivi  di  lavoro,   consentendo   l’ingresso   di   manodopera

qualificata, per le eventuali future esigenze del mercato del  lavoro

italiano;

  Acquisito dagli enti competenti la conferma, anche per il  triennio

2020/2022, del contingente previsto nel precedente triennio;

  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra

lo Stato, le regioni  e  le  Province  autonome  di  cui  al  decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive  modificazioni,  reso

nella seduta del 25 giugno 2020;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. Per il triennio 2020/2022  il  limite  massimo  di  ingressi  in

Italia degli stranieri in possesso  dei  requisiti  previsti  per  il

rilascio del visto di studio e’ determinato in:

    a)  7.500  unita’  per  la  frequenza  a  corsi   di   formazione

professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica  o  alla

certificazione delle competenze acquisite di durata non  superiore  a

ventiquattro mesi, organizzati  da  enti  di  formazione  accreditati

secondo le norme regionali in  attuazione  dell’Intesa  tra  Stato  e

regioni del 20 marzo 2008;

    b) 7.500 unita’ per lo svolgimento di  tirocini  formativi  e  di

orientamento  finalizzati  al  completamento  di   un   percorso   di

formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai

soggetti  promotori  individuati  dalle  discipline   regionali,   in

attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede

di Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome di Trento

e Bolzano il 5 agosto 2014.

  2. Il presente decreto verra’ trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo secondo la normativa vigente.

    Roma, 9 luglio 2020

                       Il Ministro del lavoro

                      e delle politiche sociali

                               Catalfo

                   Il Ministro degli affari esteri

                 e della cooperazione internazionali

                               Di Maio

                      Il Ministro dell’interno

                              Lamorgese