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RIESAME DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995 PARI O SUPERIORE A 15 ANNI E INFERIORE A 18 ANNI
Con riferimento ai principi generali che regolano il trattamento di quiescenza per le pensioni militari secondo le disposizioni previste dal D.P.R. n. 1092/1973 e quelli previsti dalla legge n. 335/1995, le Sezioni Riunite hanno stabilito che tale ultima riforma non ha messo in discussione la particolare disciplina pensionistica in merito al riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 44% in presenza di un’anzianità contributiva di 20 anni anche se, per i soggetti richiamati dall’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, tale anzianità non poteva trovare applicazione nel calcolo della quota retributiva di pensione, in quanto per quelle maturate dal 1° gennaio 1996 trova applicazione il sistema contributivo.
INPS: Comparto Difesa – determinazione del calcolo della pensione
Per effetto di quanto sopra, pertanto, la Corte dei Conti introduce un correttivo per coloro che hanno un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni, prevedendo, per la determinazione della quota retributiva, il riconoscimento dell’aliquota di rendimento annua del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Con riferimento a tali soggetti, a seguito del nuovo assetto giurisprudenziale definito dalla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in esame, si deve procedere al riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995.
Si precisa che tale riconoscimento non trova applicazione per coloro nei cui confronti è intervenuta sentenza passata in giudicato.
3. MODALITÀ APPLICATIVE
L’Istituto procede al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in esame, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Analogamente, i benefici previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono rideterminati secondo le modalità sopra descritte.
Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori.
I trattamenti pensionistici da liquidare saranno determinati applicando, alla quota retributiva di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, la predetta aliquota annua del 2,44%.
4. GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE
Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi ad oggetto la domanda, avanzata da militari, di ricalcolo della pensione con applicazione dell’articolo 54, primo comma, del D.P.R. n. 1092/1973, i trattamenti verranno riliquidati nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione dell’atto introduttivo, salvo l’effetto di eventuali atti interruttivi anteriori.
I competenti uffici amministrativi dell’Istituto daranno comunicazione dell’avvenuta riliquidazione ai Coordinamenti Legali regionali di riferimento i quali, quanto ai giudizi pendenti in appello, a loro volta ne daranno notizia al Coordinamento Generale Legale.
Gestione dei ricorsi amministrativi
Con riguardo ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto, si rappresenta che, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la sentenza n. 1/2021QM/PRES-SEZ del 2021, i gravami, essendo volti ad ottenere la riliquidazione della “quota retributiva” del trattamento pensionistico con il riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 44%, non sono suscettibili di accoglimento in autotutela.
Con riguardo, quindi, ai ricorsi amministrativi per i quali è in corso l’istruttoria, sarà cura delle Strutture territoriali e delle Direzioni regionali predisporre gli atti di competenza, dando atto dell’eventuale riliquidazione, e inserire nella “Procedura DICA” i relativi provvedimenti.
In relazione, invece, ai ricorsi che risultano già inoltrati all’Ufficio di Segreteria degli Organi Collegiali e con riferimento ai quali sia emesso un provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico, le Strutture territoriali dovranno darne opportuna comunicazione al Comitato di Vigilanza, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento di procedura dei ricorsi ai Comitati di Vigilanza delle Gestioni, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPDAP n. 1249 del 5 luglio 2000 e modificato con delibera del medesimo Consiglio di Amministrazione n. 404 del 14 novembre 2006.