Con l’ordinanza n. 24903 del 31 agosto 2026, la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha precisato che, ai fini della verifica del requisito economico previsto per la prestazione, occorre fare riferimento al reddito imponibile ai fini IRPEF: dal reddito complessivo possono quindi essere sottratti gli oneri deducibili riconosciuti dalla normativa fiscale, mentre non possono essere sottratte le imposte, le ritenute fiscali o le detrazioni d’imposta.
Un principio che assume particolare rilevanza nella valutazione del diritto alla prestazione e che rende ancora più importante una corretta ricostruzione della situazione reddituale del richiedente.
Il principio affermato dalla Cassazione
La controversia esaminata dalla Corte trae origine da una richiesta di riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza per invalidità civile. L’INPS aveva contestato la sussistenza del requisito economico già nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ponendo la questione relativa alla corretta individuazione del reddito da confrontare con il limite previsto dalla normativa.
Il giudice di merito aveva determinato il reddito rilevante sottraendo, oltre agli oneri deducibili, anche le ritenute fiscali. La Cassazione ha invece ritenuto non corretto tale criterio.
Secondo i giudici di legittimità, il riferimento normativo ai redditi “assoggettabili” all’IRPEF individua la tipologia di reddito rilevante ai fini della prestazione, mentre la sua quantificazione deve avvenire secondo le regole previste per la determinazione della base imponibile IRPEF.
Il parametro da assumere non è, pertanto, il reddito effettivamente disponibile dopo il pagamento delle imposte, ma il reddito imponibile fiscalmente determinato.

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Reddito complessivo e oneri deducibili
Il riferimento è alle regole contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi.
Ai sensi dell’articolo 3 del TUIR, l’imposta si applica sul reddito complessivo del contribuente, determinato secondo le disposizioni previste per le diverse categorie reddituali, al netto degli oneri deducibili ammessi dalla legge.
Nel calcolo possono quindi incidere gli oneri che il TUIR qualifica espressamente come deducibili, tra i quali, ricorrendone le condizioni, i contributi previdenziali e assistenziali e gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione o divorzio, nei limiti stabiliti dall’articolo 10 del TUIR.
Non incidono invece sulla determinazione del reddito imponibile le successive ritenute subite e le detrazioni d’imposta, che intervengono nella fase di calcolo dell’IRPEF dovuta.
La Cassazione ha inoltre escluso che il decreto ministeriale n. 553 del 1992 possa assumere, sul punto, un valore interpretativo tale da modificare il criterio stabilito dalla normativa primaria.
Una tutela che richiede una verifica reddituale accurata
La decisione conferma la necessità di valutare con particolare attenzione non soltanto il requisito sanitario, ma anche quello economico previsto per l’accesso alle prestazioni di invalidità civile.
La disciplina dell’assegno mensile di assistenza trova il proprio riferimento nell’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, mentre i criteri reddituali sono collegati anche all’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Secondo la Cassazione, l’utilizzo di un parametro reddituale individuato secondo regole oggettive risponde a un bilanciamento non irragionevole tra la necessità di destinare le risorse pubbliche alle situazioni di effettivo bisogno e la tutela assicurata dall’articolo 38 della Costituzione ai cittadini che si trovano in condizioni di invalidità e di insufficienza dei mezzi economici.
Il Patronato ENAC al fianco dei cittadini
In un sistema caratterizzato da requisiti sanitari, amministrativi e reddituali tra loro strettamente collegati, assume particolare importanza poter contare su un’assistenza qualificata sin dalla fase iniziale della pratica.
Il Patronato ENAC svolge quotidianamente questa funzione attraverso la propria rete territoriale, accompagnando i cittadini nella verifica dei requisiti per l’accesso alle prestazioni di invalidità civile, nella predisposizione e presentazione delle domande, nel controllo della documentazione necessaria e nel monitoraggio dell’iter amministrativo presso l’INPS.
Il recente pronunciamento della Cassazione conferma quanto sia essenziale effettuare una corretta lettura della situazione reddituale del richiedente, evitando di confondere il reddito imponibile con il reddito netto effettivamente percepito.
Le sedi del Patronato ENAC rappresentano, in questo quadro, un punto di riferimento per cittadini e famiglie, offrendo orientamento e assistenza nella comprensione delle diverse prestazioni previste dall’ordinamento e nella verifica delle condizioni necessarie per il loro riconoscimento.
Una funzione di prossimità che contribuisce a rendere concretamente accessibili i diritti previdenziali e assistenziali e a garantire una maggiore consapevolezza delle tutele previste dall’ordinamento.
