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Lavoratori senza contributi prima del 1996: possibile l’accesso ai percorsi di esodo aziendale anche verso la pensione anticipata contributiva, ma con verifiche preventive sull’importo soglia richiesto. La Circolare INPS n. 104/2026 introduce importanti chiarimenti su isopensione e assegni straordinari dei Fondi di solidarietà.
La possibilità di uscire anticipatamente dal mondo del lavoro attraverso strumenti finanziati dal datore di lavoro si amplia anche per i cosiddetti “contributivi puri”, cioè quei lavoratori che non possiedono alcuna anzianità contributiva maturata prima del 31 dicembre 1995.
Con la circolare n. 104/2026, adottata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS ha fornito indicazioni operative sull’utilizzo delle prestazioni di esodo – in particolare isopensione e assegno straordinario dei Fondi di solidarietà – anche nei casi in cui il percorso di accompagnamento sia finalizzato alla pensione anticipata contributiva prevista dall’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201/2011.
Una disciplina complessa, che richiede un’attenta valutazione della posizione individuale. In questo contesto, il Patronato ENAC svolge un ruolo centrale di assistenza e orientamento, supportando i lavoratori nella verifica dei requisiti previdenziali, nell’analisi della posizione contributiva e nella corretta individuazione del percorso pensionistico possibile.

Pensionato presso sede Inps – Immagine generata con ausilio di strumenti di A.I.
Chi sono i lavoratori “contributivi puri”
La normativa previdenziale distingue i lavoratori sulla base della data di maturazione del primo accredito contributivo.
Sono definiti contributivi puri coloro che:
- non possiedono contributi versati prima del 1° gennaio 1996;
- hanno iniziato la propria storia assicurativa esclusivamente con il sistema contributivo.
Per questi lavoratori l’accesso alla pensione segue regole specifiche, con particolare attenzione all’importo della prestazione maturata.
Le principali possibilità sono:
– Pensione di vecchiaia ordinaria;
È possibile accedere con:
- 67 anni di età;
- almeno 20 anni di contribuzione;
- una pensione iniziale pari ad almeno 1 volta l’importo dell’Assegno Sociale.
– Pensione di vecchiaia contributiva;
È prevista al raggiungimento di:
- 71 anni di età;
- almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
- senza necessità di rispettare un importo minimo della pensione.
– Pensione anticipata ordinaria
Resta possibile con il requisito contributivo ordinario:
- 42 anni e 10 mesi per gli uomini;
- 41 anni e 10 mesi per le donne.
– Pensione anticipata contributiva
Consente l’uscita dal lavoro a:
- 64 anni di età;
- almeno 20 anni di contribuzione effettiva;
- con una finestra mobile di 3 mesi.
In questo caso, però, è necessario raggiungere una soglia economica minima.
L’importo soglia, il requisito decisivo
Per la pensione anticipata contributiva non basta aver raggiunto il requisito anagrafico e contributivo.
La legge richiede infatti che il primo assegno pensionistico raggiunga determinati valori minimi:
- 3 volte l’Assegno Sociale per la generalità dei lavoratori;
- 2,8 volte l’Assegno Sociale per le lavoratrici con un figlio;
- 2,6 volte l’Assegno Sociale per le lavoratrici con due o più figli.
Dal 1° gennaio 2030, il requisito ordinario salirà a 3,2 volte l’Assegno Sociale.
La verifica di tale soglia rappresenta il punto più delicato per chi accede ai percorsi di esodo.
Isopensione e assegni straordinari: come funzionano
Le prestazioni di esodo consentono alle aziende di accompagnare i lavoratori verso la pensione attraverso un assegno sostitutivo, finanziato dal datore di lavoro.
Gli strumenti principali sono:
- Isopensione;
Prevista dall’articolo 4 della legge n. 92/2012, consente alle aziende di sostenere economicamente i lavoratori prossimi alla pensione attraverso accordi specifici.
- Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà;
Previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015, opera nell’ambito dei Fondi bilaterali di settore.
La durata massima dell’accompagnamento può arrivare:
- fino a 60 mesi per gli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà;
- fino a 48 mesi per l’isopensione;
- fino a 84 mesi in presenza delle condizioni eccezionali previste per determinate decorrenze entro il 2026.
La novità della Circolare INPS n. 104/2026
Il chiarimento più rilevante riguarda proprio il momento in cui deve essere verificato il raggiungimento dell’importo soglia.
Secondo l’INPS, la verifica deve essere effettuata alla data di ingresso nell’esodo, quindi al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Non è quindi possibile attendere il termine del periodo di accompagnamento considerando:
- gli ulteriori contributi correlati versati dal datore di lavoro durante l’esodo;
- il coefficiente di trasformazione applicabile al momento effettivo della pensione.
In pratica, il lavoratore deve dimostrare già all’inizio dell’esodo che la prestazione maturata consente di superare la soglia richiesta.
Una verifica tecnica fondamentale prima dell’uscita
Il criterio introdotto dall’INPS può rappresentare un elemento critico per alcuni lavoratori.
Infatti, il calcolo viene effettuato:
- sulla base della contribuzione maturata al momento dell’accesso all’esodo;
- utilizzando il coefficiente di trasformazione vigente in quella fase.
Non vengono quindi valorizzati gli incrementi contributivi che matureranno successivamente grazie alla contribuzione correlata versata dal datore di lavoro.
Questo può determinare l’esclusione di lavoratori che, considerando l’intero periodo fino alla pensione effettiva, avrebbero potenzialmente raggiunto il requisito economico richiesto.
Il ruolo del Patronato ENAC: assistenza e tutela nella scelta pensionistica
In una fase nella quale le regole previdenziali diventano sempre più articolate, la valutazione preventiva della posizione del lavoratore assume un’importanza decisiva.
Il Patronato ENAC mette a disposizione competenze specialistiche per:
- analizzare l’estratto contributivo;
- verificare la correttezza degli accrediti presenti;
- individuare la pensione raggiungibile;
- simulare gli effetti delle diverse modalità di uscita;
- assistere il lavoratore nei rapporti con gli enti previdenziali.
L’obiettivo è garantire una scelta consapevole, evitando che errori di valutazione sui requisiti o sugli importi possano compromettere l’accesso ai benefici previsti.

Assistenza pensionistica presso sportello Enac – Immagine generata con ausilio di A.I.
Il limite massimo dell’assegno
La circolare INPS richiama inoltre il limite massimo previsto per la pensione anticipata contributiva.
L’importo della pensione non può superare 5 volte il trattamento minimo INPS per il periodo che precede il raggiungimento dell’età ordinaria della pensione di vecchiaia.
Nel 2026 il limite corrisponde a circa 3.059,25 euro lordi mensili.
La stessa regola si applica anche agli assegni di esodo finalizzati alla pensione anticipata contributiva: eventuali importi superiori vengono ridotti entro il limite previsto e tale valore resta invariato per tutta la durata della prestazione.
Pensioni anticipate: informarsi prima è fondamentale
Le nuove indicazioni INPS confermano quanto sia importante una valutazione previdenziale personalizzata prima di aderire a un percorso di esodo.
Ogni posizione contributiva presenta caratteristiche diverse e richiede un’analisi puntuale di età, contributi maturati, importi previsti e condizioni di accesso.
Attraverso il Patronato ENAC, lavoratrici e lavoratori possono contare su un servizio di informazione, assistenza e tutela per affrontare con maggiore sicurezza una delle scelte più importanti della propria vita professionale: il passaggio dal lavoro alla pensione.
