Quota 100

ENACContributi e Pensioni

Legge 104 1992

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Anticipata dalla Legge di Bilancio per il 2019 e successivamente introdotta dal decreto legge 4/2019, “Quota 100” è la misura previdenziale, che consente ai lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati che maturano un requisito contributivo minimo pari a 38 anni e un’età anagrafica di 62 anni di andare in pensione – su domanda – con requisiti meno stringenti rispetto a quelli previsti per le pensioni anticipata (e di vecchiaia).

Chi può presentare domanda per Quota 100?

Premessa indispensabile a farsi è che la misura ha carattere sperimentare e vale pertanto soltanto per quanti matureranno i requisiti previsti nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021. All’interno di questo arco temporale, la prestazione spetta, su richiesta, a tutti i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla Gestione Separata INPS e ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’A.G.O.

Semplificando, Quota 100 si rivolge dunque a lavoratori dipendenti (del settore pubblico e privato), autonomi e parasubordinati. Ne sono esclusi il personale delle Forze armate, delle forze di Polizia e Polizia Penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, infine, il personale della Guardia di finanza.

Naturalmente, affinché la domanda presentata possa essere accolta con successo, è necessario che i due requisiti minimi siano contemporaneamente verificati entro i limiti temporali: non è cioè possibile arrivare a 100 avendo ad esempio qualche anno anagrafico di più e qualche anno in meno di contributi (63+37). Salvo ulteriori modifiche legislative, non potranno dunque accedere a Quota 100 quanti matureranno i requisiti all’1 gennaio 2022 (o successivamente); è invece prevista la possibilità di fare domanda per la pensione anche dopo il 31 dicembre 2021 a quanti matureranno requisito anagrafico e contributivo all’interno del triennio di sperimentazione della misura.

Alcune precisazioni sui requisiti

Per quanto riguarda la contribuzione utile, è bene innanzitutto precisare che, ai fini del raggiungimento dei 38 anni, si ritiene valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata per l’assicurato, fermo restando, così come precisato dalla anche dalla circolare INPS 11/2019, il possesso di almeno 35 anni di contribuzione effettiva al netto (per i lavoratori dipendenti) di periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.

Il perfezionamento del requisito contributivo può essere inoltre raggiunto anche esercitando la facoltà di cumulare gratuitamente la contribuzione mista presente nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali di commercianti, artigiani e coltivatori diretti, nella Gestione Separata e in tutte le gestioni sostitutive ed esclusive dell’AGO. Il riferimento è quindi alle sole “gestioni interne” all’INPS, mentre fanno eccezione le Casse dei liberi professionisti, i cui iscritti – laddove volessero anticipare la propria pensione con Quota 100 – dovrebbero eventualmente ricorrere alla ricongiunzione (onerosa) dei contributi.

Attenzione! Affinché la facoltà di cumulo possa essere effettivamente esercitata è fondamentale che il richiedente Quota 100 non risulti già titolare di pensione diretta in nessun’altra gestione.

Per quanto riguarda invece il requisito anagrafico, bene invece ricordare che non è previsto alcun aggancio alla speranza di vita, il che vuol dire che resterà “fermo” a 62 anni di età per l’intero periodo di sperimentazione.

Come farne richiesta?

Come precisato dal messaggio INPS 395/2019, la domanda può essere presentata direttamente tramite il sito INPS accedendo all’apposita area del portale mediante PIN oppure rivolgendosi al Contact Center dell’Istituto Nazionale di Previdenziale Sociale. In alternativa, la richiesta di pensione può essere presentata anche tramite patronati o altri soggetti abilitati all’intermediazione.

Finestre e decorrenza della pensione con Quota 100

La maturazione dei requisiti non implica comunque di per sé la ricezione della pensione. Viene infatti previsto un sistema di finestre mobili differenziate tra pubblici e privati: per effetto della cosiddetta finestra, la pensione decorre cioè 3 mesi dopo la maturazione del diritto per i dipendenti del settore privato e 6 mesi dopo la maturazione del diritto. Ulteriori specificità riguardano poi il comparto scuola, per il quale la finestra decorre in linea con l’anno scolastico, vale a dire rispettivamente dall’1 settembre e dall’1 novembre dell’anno di maturazione dei requisiti.