COVID-19: indennità a stagionali, intermittenti e lavoratori occasionali

ENACLavoro e Salute

indennità lavoro

Condividi questa notizia

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto Interministeriale n.10 del 04/05/2020, il quale ha evidenziato le risorse e gli ulteriori lavoratori dipendenti ed autonomi che fruiranno di una indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020.

COVID-19: indennità a stagionali, intermittenti e lavoratori occasionali

Si tratta di:

• lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

• lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

• lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020;

• incaricati alle vendite a domicilio, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

 

COVID-19: indennità a stagionali, intermittenti e lavoratori occasionali

 

La norma riguarda esclusivamente il mese di marzo, si attende eventuale proroga nell’atteso decreto Rilancio. Di segui i lavoratori a cui è esteso l’ammortizzatore sociale.

L’indennizzo una tantum non concorre alla formazione del reddito, non è cumulabile con altri ammortizzatori sociali previsti dalla stesso Cura Italia e con il reddito di cittadinanza. La domanda si presenta all’INPS, come le altre richieste dil bonus Covid-19 da 600 euro. Mancano però le istruzioni operative dell’Istituto di previdenza, che evidentemente deve ora aggiornare la piattaforma per integrare queste nuove categorie di lavoratori tra quelle disponibili.