Riscatto ai fini pensionistici del periodo di studio in Istituti A.F.A.M.

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L’INPS ha reso noto che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184, è possibile richiedere il riscatto a fini pensionistici dei periodi di studio relativi al conseguimento dei diplomi rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M., con particolare riferimento a quelli conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della citata legge n. 508/1999.

Riscatto ai fini pensionistici del periodo di studio in Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.)

 

La legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati (cosiddette istituzioni A.F.A.M.), ha posto il settore artistico allo stesso livello delle Università, qualificando tali Istituzioni sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale (cfr. l’art. 2, comma 4).

La riscattabilità dei corsi attivati a seguito dell’emanazione del D.P.R. n. 212/2005 segue l’avvenuta equiparazione, a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, fra l’iscrizione agli Istituti di alta formazione artistica e musicale e l’iscrizione ai corsi universitari.

Sono quindi ammessi a riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, i corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, a seguito dell’emanazione del D.P.R. n. 212/2005, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

  • diploma accademico di primo livello;
  • diploma accademico di secondo livello;
  • diploma di specializzazione;
  • diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’articolo 3, comma 6, del D.P.R. n. 212/2005).

 

 

 


Fonte: INPS