Assegno sociale e cittadini extracomunitari: la Corte costituzionale conferma il requisito del permesso di soggiorno UE di lungo periodo

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I cittadini di Paesi extra-UE che non siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, già denominato “carta di soggiorno”, non possono accedere all’assegno sociale, anche quando risultino regolarmente residenti e occupati in Italia.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 141 del 2026, intervenuta dopo la pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 5 marzo 2026, resa nella causa C-151/24.

La Corte Costituzionale si è pronunciata – Immagine creata con A.I.

La decisione conclude un articolato percorso giurisprudenziale e chiarisce che la disciplina italiana non contrasta né con il principio di parità di trattamento previsto dal diritto dell’Unione europea né con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.

La questione sottoposta alla Corte

La controversia trae origine dalla domanda presentata da una cittadina albanese regolarmente soggiornante in Italia, titolare di un permesso biennale per ricongiungimento familiare che le consentiva anche di svolgere attività lavorativa.

L’INPS aveva respinto la richiesta di assegno sociale per mancanza del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il ricorso della richiedente era stato rigettato in primo grado, mentre il giudice d’appello aveva successivamente riconosciuto il diritto alla prestazione.

Investita della controversia, la Corte di cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, chiedendo alla Consulta di verificare la compatibilità del requisito previsto dalla legislazione italiana con i principi di uguaglianza e di non discriminazione.

La natura assistenziale dell’assegno sociale

Il punto centrale della decisione riguarda la qualificazione giuridica dell’assegno sociale.

La Corte costituzionale ha richiamato la pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-151/24, secondo cui il principio europeo di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale non si applica automaticamente all’assegno sociale.

La tutela europea riguarda, in particolare, le prestazioni riconducibili al sistema di sicurezza sociale, collegate all’occupazione e alla contribuzione, attribuite sulla base di presupposti normativamente predeterminati.

L’assegno sociale presenta invece natura assistenziale e non contributiva: il suo riconoscimento non dipende dai contributi versati nel corso dell’attività lavorativa, ma dalla presenza di specifiche condizioni personali, reddituali e di soggiorno stabilite dal legislatore.

Per tale ragione, la Corte di giustizia ha ritenuto che il diritto dell’Unione europea non impedisca allo Stato italiano di subordinare l’accesso alla prestazione al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

La decisione della Corte costituzionale

Sulla base dei principi affermati dalla Corte di giustizia, la Consulta ha escluso anche la violazione dell’articolo 3 della Costituzione.

Nella sentenza n. 141 del 2026, la Corte ha evidenziato la stretta connessione tra il principio costituzionale di uguaglianza e le garanzie antidiscriminatorie riconosciute dall’ordinamento europeo.

Una volta accertato che il diritto dell’Unione non impone la parità di trattamento per questa specifica prestazione assistenziale, viene meno anche il presupposto per ritenere irragionevole o discriminatoria la scelta del legislatore nazionale.

Il Patronato Enac può essere di grande aiuto nell’invio e monitoraggio delle richieste – Immagine creata con A.I.

Il requisito del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo resta quindi necessario ai fini dell’accesso all’assegno sociale da parte dei cittadini extracomunitari.

Il ruolo del Patronato ENAC

In una materia caratterizzata da requisiti complessi e da frequenti difficoltà interpretative, il Patronato ENAC può svolgere un’importante funzione di informazione, orientamento e tutela previdenziale.

L’assistenza del Patronato consente anzitutto di verificare preventivamente la posizione del richiedente, evitando la presentazione di domande prive dei requisiti richiesti o corredate da documentazione incompleta.

Gli operatori del Patronato ENAC possono supportare il cittadino nella verifica:

  • della tipologia e della validità del titolo di soggiorno;
  • dei requisiti anagrafici e di residenza;
  • della situazione reddituale personale e familiare;
  • della documentazione necessaria per la presentazione della domanda;
  • dell’esistenza di eventuali ulteriori prestazioni previdenziali o assistenziali accessibili.

Il Patronato può, inoltre, provvedere alla trasmissione telematica della domanda all’INPS, seguire l’istruttoria, esaminare eventuali richieste di integrazione documentale e valutare la correttezza dei provvedimenti adottati dall’Istituto.

Resta fermo che l’intervento del Patronato non può sostituire la mancanza di un requisito richiesto dalla legge. Può tuttavia evitare errori, ritardi e contenziosi non fondati, indirizzando il cittadino verso la prestazione effettivamente compatibile con la propria posizione giuridica.

La sentenza conferma, pertanto, l’importanza di una verifica qualificata prima della presentazione della domanda. In questo contesto, il Patronato ENAC rappresenta un presidio di prossimità capace di accompagnare i cittadini stranieri nei rapporti con l’INPS e di rendere concretamente accessibili le tutele previdenziali e assistenziali previste dalla normativa vigente.