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L’INPS ha chiarito che le dimissioni presentate da una lavoratrice o da un lavoratore per tutelare la propria incolumità, a seguito di atti persecutori o di violenza di genere, possono determinare uno stato di disoccupazione involontaria e consentire, in presenza di specifiche condizioni, l’accesso alla NASpI.
Il principio può trovare applicazione anche quando gli episodi di violenza non siano direttamente riconducibili al datore di lavoro o all’ambiente lavorativo. È tuttavia necessario che le circostanze siano tali da rendere oggettivamente impossibile la prosecuzione, anche temporanea, dell’attività professionale.

L’ambiente di lavoro può non essere sempre sereno – Immagine generata con A.I.
Con il messaggio 3 agosto 2026, n. 2540, adottato sulla base del parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS ha precisato che le dimissioni rassegnate dalle vittime di atti persecutori o di violenza di genere possono essere equiparate alle dimissioni per giusta causa, con conseguente diritto all’indennità mensile di disoccupazione.
Si tratta di un importante riconoscimento sul piano della tutela sociale e lavorativa, volto a evitare che la persona costretta ad abbandonare il proprio impiego per salvaguardare la salute, la sicurezza e l’incolumità personale resti priva di un adeguato sostegno economico.
Il quadro normativo
L’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, riconosce la NASpI ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Tra le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto sono comprese anche le dimissioni per giusta causa.
Il fondamento civilistico è rappresentato dall’articolo 2119 del Codice civile, secondo il quale ciascuna delle parti può recedere dal contratto di lavoro quando si verifica una causa che non consenta la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto.
La Corte costituzionale, con la sentenza 24 giugno 2002, n. 269, ha inoltre chiarito che, quando il lavoratore si trovi nell’impossibilità di proseguire l’attività lavorativa per cause a lui non imputabili, le dimissioni, pur formalmente volontarie, possono determinare uno stato di disoccupazione sostanzialmente involontario, tutelato dall’articolo 38 della Costituzione.
Assume rilievo anche la sentenza della Corte di cassazione 5 maggio 2015, n. 11051, secondo la quale l’impossibilità di proseguire il rapporto può derivare da sopravvenute condizioni personali o di salute del lavoratore, anche in assenza di uno specifico inadempimento del datore di lavoro.
Le condizioni per il riconoscimento della NASpI
Il diritto alla prestazione non viene riconosciuto automaticamente per il solo fatto che la persona sia stata vittima di violenza, molestie o atti persecutori.
È necessario dimostrare, attraverso elementi concreti, oggettivi e adeguatamente documentati, che gli episodi subiti abbiano determinato una situazione incompatibile con la prosecuzione dell’attività lavorativa.
In particolare, le circostanze devono avere compromesso l’equilibrio psicofisico della vittima in misura tale da rendere impossibile lo svolgimento del lavoro, oppure devono risultare funzionalmente collegate alle abitudini e agli spostamenti connessi all’attività professionale, come può avvenire, ad esempio, in presenza di molestie o pedinamenti lungo il tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro.
Il Ministero del Lavoro ha pertanto riconosciuto che anche gli atti posti in essere da soggetti estranei all’ambiente professionale possono integrare una giusta causa di dimissioni, purché producano conseguenze concrete sulla possibilità di proseguire il rapporto di lavoro.
La valutazione deve essere effettuata caso per caso, sulla base della documentazione disponibile e del collegamento effettivo tra la situazione di violenza e l’impossibilità di continuare l’attività lavorativa.
Il ruolo del Patronato ENAC
In situazioni particolarmente delicate come quelle legate alla violenza di genere e agli atti persecutori, è fondamentale poter contare su un’assistenza competente, riservata e attenta alla specificità del singolo caso.

I nostri operatori sono pronti ad aiutare i lavoratori – Immagine generata con A.I.
Il Patronato ENAC affianca le lavoratrici e i lavoratori nella verifica dei requisiti per il riconoscimento della NASpI, nell’individuazione della documentazione utile a dimostrare la giusta causa delle dimissioni e nella corretta presentazione della domanda all’INPS.
Gli operatori ENAC assicurano inoltre il monitoraggio dell’iter amministrativo, l’esame delle eventuali richieste di integrazione documentale e l’assistenza nelle successive interlocuzioni con l’Istituto previdenziale.
Rivolgersi tempestivamente agli sportelli del Patronato ENAC consente di affrontare il procedimento con maggiore consapevolezza, evitando errori nella presentazione della domanda e garantendo una tutela qualificata dei propri diritti previdenziali.
